16.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 89/15
Impugnazione proposta il 28 gennaio 2015 da Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 novembre 2014, causa T-40/14, Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt/Commissione europea
(Causa C-32/15 P)
(2015/C 089/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt (rappresentante: J. Philippe, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare l’ordinanza del Tribunale del 13 novembre 2014, causa T-40/14, nella parte in cui respinge il loro ricorso in primo grado in quanto irricevibile;
—
dichiarare ricevibile il loro ricorso in primo grado o, in subordine, dichiarare che esso è ricevibile quanto al periodo a partire dal 10 gennaio 2009;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale ed alla Corte di giustizia.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono quattro motivi. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalle ricorrenti volto, in sostanza, al risarcimento delle perdite da esse subite per l’erronea cessazione degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (hosszú távú villamos energia vásárlási megállapodások, in prosieguo: «HTM») in applicazione dell’illegittima decisione della Commissione 2009/609/CE, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di stato C 41/05 (1). Il Tribunale ha dichiarato la domanda delle ricorrenti prescritta ed ha respinto il loro ricorso in quanto irricevibile.
Con il primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non abbia adeguatamente esposto in motivazione le ragioni per cui l’articolo 102, paragrafo 2, del Regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il «Regolamento di procedura»), che prevede un aumento dei termini processuali in ragione della distanza, non si applica al ricorso delle ricorrenti nonostante la formulazione dei Trattati, dello Statuto della Corte di giustizia (in prosieguo: lo «Statuto») e del Regolamento di procedura indichi che l’articolo 102, paragrafo 2, si applica alla prescrizione prevista al primo paragrafo dell’articolo 46 dello Statuto.
Con il secondo motivo, le ricorrenti rilevano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione degli articoli 268 e 340, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: «TFUE») nel richiedere alle ricorrenti di far valere la natura ricorrente del loro danno nella domanda iniziale.
Con il terzo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non abbia adeguatamente esposto in motivazione le ragioni per cui la giurisprudenza richiamata dalle ricorrenti a sostegno della natura ricorrente del danno subito non è applicabile per analogia alla loro situazione, nonostante l’ampia dimostrazione fornita dalle ricorrenti.
Con il quarto motivo, le ricorrenti rilevano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere il loro argomento secondo cui il danno subito è continuato sulla base del fatto che la decisione della Commissione è ancora oggetto di giudizio.
(1) GU L 225, pag. 53.
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