11.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 155/8
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda (Slovacchia) il 2 febbraio 2015 — Home Credit Slovakia a. s./Klára Bíróová
(Causa C-42/15)
(2015/C 155/10)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Dunajská Streda
Parti
Ricorrente: Home Credit Slovakia a. s.
Convenuta: Klára Bíróová
Questioni pregiudiziali
1.
Se le nozioni di «supporto cartaceo» e «altro supporto durevole» di cui all’articolo 10, paragrafo 1 [in combinato con l’articolo 3, lettera m)] della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU del 22 maggio 2008, L 133, pag. 66; in prosieguo: la «direttiva 2008/48/CE») debbano essere interpretate nel senso che comprendono:
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non solo il testo (fisico, «hard copy») del documento sottoscritto dalle parti del contratto, destinato a contenere gli elementi (informazioni) richiesti all’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a v), della direttiva, ma anche
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qualsiasi altro documento, al quale detto testo fa riferimento e che in base al diritto interno forma parte integrante dell’accordo contrattuale (ad esempio un documento contenente «condizioni generali di contratto», «condizioni di credito», un «elenco dei costi», un «piano di rateizzazione», redatto dal creditore), anche se tale documento di per sé non soddisfa il requisito della «forma scritta» ai sensi del diritto nazionale (ad esempio in quanto non sottoscritto dalle parti del contratto).
2.
Alla luce della risposta alla prima questione:
Se l’articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/48/CE, in combinato con l’articolo 1 della stessa, secondo cui la direttiva persegue la piena armonizzazione nel settore di cui trattasi, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale le quali:
—
esigono che tutti gli elementi del contratto previsti all’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a v), siano contenuti in un documento unico, che soddisfi il requisito della «forma scritta» ai sensi del diritto dello Stato membro interessato (ovvero, in linea di principio, in un documento sottoscritto dalle parti del contratto), e
—
non riconoscono pieni effetti giuridici al contratto di credito al consumo per la sola circostanza che parte degli elementi suddetti non è contenuta in tale documento sottoscritto, anche nel caso in cui tali elementi (o una loro parte) siano contenuti in un documento separato (ad esempio contenente «condizioni generali di contratto», «condizioni di credito», un «elenco dei costi», un «piano di rateizzazione», redatto dal creditore), pur se: (i) il contratto scritto stesso rinvia a tale documento, (ii) le condizioni d’incorporazione di tale documento quale parte del contratto, previste dal diritto interno sono soddisfatte e (iii) in tal modo, il contratto di credito al consumo negoziato soddisfa nel complesso i requisiti della redazione dell’accordo su «altro supporto durevole» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva.
3.
Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che i dati richiesti con tale disposizione (specificamente: «periodicità dei pagamenti»):
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devono essere precisati nelle condizioni dello specifico contratto di cui trattasi [in linea di principio con l’indicazione delle date precise (giorno, mese, anno) di scadenza delle singole rate], o
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sia sufficiente che il contratto contenga un riferimento generale a parametri oggettivamente identificabili, dai quali sia possibile evincere tali dati (ad esempio con la clausola «le rate mensili sono dovute entro il 15o giorno di ogni mese di calendario», «la prima rata è dovuta entro un mese dalla sottoscrizione del contratto ed ogni ulteriore rata è sempre dovuta entro un mese dalla scadenza della rata precedente», o con altre formulazioni analoghe).
4.
Qualora sia corretta l’interpretazione di cui al secondo trattino della terza questione:
Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h, della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che il dato richiesto in tale disposizione (specificamente: la «periodicità dei pagamenti») può essere contenuto anche in un documento separato, al quale il contratto che soddisfa il requisito della forma scritta fa rinvio (ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva), ma che non deve necessariamente soddisfare, di per sé, tale requisito (ossia, in linea di principio, non dev’essere necessariamente sottoscritto dalle parti del contratto; ad esempio si può trattare di un documento contenente «condizioni generali di contratto», «condizioni di credito», un «elenco dei costi», un «piano di rateizzazione», redatto dal creditore).
5.
Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), in combinato con la lettera h), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che:
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il contratto di credito a tempo determinato, in cui il rimborso/ammortamento del capitale prestato avviene con il versamento di singole rate, non deve necessariamente contenere, al momento della stipulazione, l’esatta determinazione della parte di ogni singola rata che è destinata al rimborso del capitale prestato e della parte che è destinata al pagamento di interessi ordinari e oneri (vale a dire, il piano di rateizzazione/ammortamento dettagliato non deve necessariamente costituire parte integrante del contratto), ma tali dati possono essere contenuti in un piano di rateizzazione/ammortamento, che il creditore presenta al debitore a sua richiesta, oppure nel senso che
—
l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), garantisce al debitore il diritto supplementare di richiedere un estratto della tabella di ammortamento con riferimento a un giorno precisamente individuato nel corso del periodo di validità del contratto di credito, tuttavia tale diritto non esonera le parti del contratto dall’obbligo di includere già nel contratto stesso la ripartizione delle singole rate programmate (dovute in base al contratto di credito per il periodo della sua durata) tra rimborso del capitale e rimborso di interessi ordinari e spese, e ciò in modo personalizzato per lo specifico contratto di cui trattasi.
6.
Qualora sia corretta l’interpretazione di cui al primo trattino della quinta questione:
se tale questione ricada nell’ambito della piena armonizzazione perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, di modo che lo Stato membro, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della stessa non può esigere che il contratto di credito contenga l’esatta determinazione della parte di ogni singola rata che è destinata al rimborso del capitale e della parte che è destinata al pagamento di interessi ordinari e oneri (vale a dire, che il piano di rateizzazione ammortamento dettagliato costituisca parte integrante del contratto).
7.
Se le disposizioni dell’articolo 1 della direttiva 2008/48/CE, secondo cui la direttiva persegue la piena armonizzazione nel settore di cui trattasi, o dell’articolo 23 della stessa, secondo cui le sanzioni devono essere proporzionate, devono essere interpretate nel senso che detta direttiva osta a una disposizione del diritto nazionale secondo cui l’assenza della maggior parte degli elementi del contratto di credito richiesti all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE comporta che il credito concesso è considerato esente da interessi e spese, cosicché il debitore è obbligato a rimborsare al creditore soltanto il capitale ricevuto in base al contratto.
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