4.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 146/13
Impugnazione proposta il 4 febbraio 2015 dalla BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 dicembre 2014, causa T-595/13, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-43/15 P)
(2015/C 146/20)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 dicembre 2014, causa T-595/13;
—
annullare le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 settembre 2013 e del 3 dicembre 2013 (procedimento R 1176/2012-1); o
in subordine,
—
rinviare la causa al Tribunale;
—
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale, con la quale esso ha respinto il ricorso della ricorrente contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 5 settembre 2013, nel procedimento R 1176/2012-1.
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.
In primo luogo, la ricorrente invoca una violazione dell’articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la commissione di ricorso non avrebbe potuto modificare la decisione della divisione di opposizione a discapito della ricorrente, poiché l’altra parte nel procedimento non ha proposto alcun ricorso ammissibile e l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso non prevede alcun «ricorso incidentale».
In secondo luogo, la ricorrente invoca una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto in un caso in cui il marchio anteriore presenta una variazione facilmente riconoscibile di un elemento descrittivo e il marchio posteriore contiene esso stesso un elemento descrittivo, l’elevata somiglianza tra i segni e l’identità dei prodotti non possono portare, come tali, ad ammettere l’esistenza di un rischio di confusione, ove le somiglianze tra i segni si limitino all’elemento descrittivo e riguardino soltanto prodotti descritti mediante tale elemento.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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