13.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 118/16
Impugnazione proposta il 4 febbraio 2015 da Safa Nicu Sepahan Co. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 novembre 2014, causa T-384/11, Safa Nicu Sepahan Co./Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-45/15 P)
(2015/C 118/23)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Safa Nicu Sepahan Co. (rappresentante: A. Bahrami, avocat)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
Per i motivi esposti nella presente impugnazione, la Safa Nicu Sepahan Co. chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:
1.
annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014, nella causa T-384/11, in quanto:
—
ha omesso di accertare il danno materiale sofferto dalla Safa Nicu Sepahan Co. e non ne ha disposto il risarcimento;
—
ha accertato che la Safa Nicu Sepahan Co. ha sofferto un danno immateriale, ma ha disposto il risarcimento della somma arbitrariamente bassa di EUR 50 000 quale unico risarcimento per tale danno;
2.
esercitare la sua competenza estesa al merito e, in base agli elementi a sua disposizione:
in via principale
—
disporre il risarcimento alla Safa Nicu Sepahan Co. della somma di EUR 5 6 62 737,40, maggiorata degli interessi, per i danni materiali da questa sofferti per la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica e per la condotta illegittima da parte del Consiglio dell’Unione europea;
—
disporre il risarcimento alla Safa Nicu Sepahan Co. della somma di EUR 2 0 00 000, maggiorata degli interessi, per i danni immateriali da questa sofferti per la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica e per la condotta illegittima da parte del Consiglio dell’Unione europea;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese legali e alle altre spese sostenute dalla ricorrente in collegamento con la presente impugnazione, comprese le spese sostenute in collegamento con il procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, maggiorate degli interessi;
in via subordinata
—
disporre il risarcimento alla Safa Nicu Sepahan Co. di una somma determinata secondo equità, maggiorata degli interessi, per i danni materiali da questa sofferti per la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica e per la condotta illegittima da parte del Consiglio dell’Unione europea;
—
disporre il risarcimento alla Safa Nicu Sepahan Co. di una somma determinata secondo equità, in ogni caso non inferiore ad EUR 50 000, maggiorata degli interessi, (come già disposto dalla sentenza impugnata del Tribunale), per i danni immateriali da questa sofferti per la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica e per la condotta illegittima da parte del Consiglio dell’Unione europea;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese legali e alle altre spese sostenute dalla ricorrente in collegamento con la presente impugnazione, comprese le spese sostenute in collegamento con il procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, maggiorate degli interessi;
in via ulteriormente subordinata
3.
rinviare la causa al Tribunale affinché esso riesamini il quantum dei danni e pronunci una nuova sentenza a favore della Safa Nicu Sepahan Co.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce due motivi di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014, ciascuno articolato in diversi argomenti:
—
con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nei paragrafi da 93 a 149 della sentenza impugnata, nel respingere la domanda di risarcimento della ricorrente, relativa alla totalità dei danni materiali, nonostante il Tribunale avesse riconosciuto ed ammesso che la ricorrente aveva effettivamente sofferto danni materiali per la condotta gravemente illegittima da parte dell’Unione. Quanto sostenuto dalla ricorrente si basa sui seguenti argomenti:
—
la sentenza non ha disposto il risarcimento di alcuno dei danni causati dall’Unione e dai suoi agenti, in violazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono entrambi il principio del «pieno risarcimento»;
—
inoltre, non avendo disposto il risarcimento di alcuno dei danni materiali di cui è stata accerta l’esistenza, la sentenza viola i principi di proporzionalità e di equa valutazione, comportando inoltre un diniego di giustizia;
—
la sentenza viola ulteriormente la legge attraverso un manifesto snaturamento dei fatti e delle prove, ed il rigetto della domanda di risarcimento della totalità dei danni sofferti dalla ricorrente si basa su una motivazione insufficiente, illogica e contradditoria;
—
Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nei paragrafi da 92 a 149 della sentenza impugnata, nel ritenere che la corresponsione dell’importo di EUR 50 000 costituisca un risarcimento adeguato. Il Tribunale ha pertanto violato l’obbligo di motivazione, il principio di proporzionalità ed il principio del risarcimento corrispondente al danno e alle spese effettivi, il che ha portato ad un risultato illecito ed arbitrario.
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