27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/33
Impugnazione proposta il 6 febbraio 2015 da Kurt Hesse avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 novembre 2014, causa T-173/11, Kurt Hesse e Lutter & Partner GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-50/15 P)
(2015/C 138/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kurt Hesse (rappresentante: M. Krogmann, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. H. c. F. Porsche AG
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 novembre 2014 (causa T-173/11);
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso, dell’11 gennaio 2011 (procedimento R 306/2010-4) e respingere l’opposizione contro la domanda di marchio comunitario n. 5723 432, del 16 febbraio 2007.
In subordine:
—
rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea.
Il ricorrente chiede, inoltre, che la Corte voglia:
—
condannare i convenuti alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce i seguenti motivi.
1.
Erronea mancata presa in considerazione di fattori relativi alla somiglianza dei prodotti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (RMC) (1)
Il ricorrente contesta l’analisi del Tribunale, secondo cui la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che gli «apparecchi di navigazione mobili, in particolare apparecchi mobili per la navigazione satellitare», da un lato, e i prodotti contrassegnati dai marchi invocati a sostegno dell’opposizione, dall’altro, siano simili. Nel valutare la somiglianza, il Tribunale ha escluso fattori essenziali, come la natura, la produzione, la commercializzazione, i canali di distribuzione e i punti vendita dei prodotti di cui trattasi. Se fossero stati compiutamente presi in considerazione e debitamente ponderati tutti i fattori rilevanti, si sarebbe dovuta negare la somiglianza tra i prodotti.
2.
Snaturamento dei fatti ed erronea applicazione della tutela della notorietà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMC
Il Tribunale è incorso in errore non avendo contestato l’analisi della commissione di ricorso, secondo cui il marchio «Carrera» sarebbe noto a una parte rilevante del pubblico. La commissione di ricorso ha basato la sua analisi in particolare su singoli aspetti di un sondaggio. La commissione di ricorso e il Tribunale hanno erroneamente qualificato come «privi di valore» alcuni risultati essenziali del sondaggio, tralasciando completamente altri risultati essenziali. In tal modo, la decisione del Tribunale si basa su un considerevole snaturamento dei fatti e degli elementi di prova.
3.
Erroneo accertamento di un «trasferimento di immagine» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5 RMC
Il Tribunale è incorso in errore non avendo contestato la conclusione della commissione di ricorso, secondo cui sussiste un rischio di «trasferimento di immagine» a favore del marchio «Carrera» richiesto dal ricorrente. La commissione di ricorso ha ammesso che tutti i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto potevano «essere fissati su autoveicoli ed esservi utilizzati». Ne emerge una «abitudine sociale», a motivo della quale l’utilizzo dei prodotti contraddistinti dal marchio richiesto, da un lato, e l’utilizzo degli autoveicoli, dall’altro, «coincidono». In realtà, ad avviso del ricorrente, il mero fatto che i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto possano essere fissati su autoveicoli ed esservi utilizzati non giustifica in alcun modo una «abitudine sociale», né può portare a un trasferimento di immagine. Pertanto, la commissione di ricorso e il Tribunale non hanno motivato la loro decisione in modo comprensibile.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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