4.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 146/14
Impugnazione proposta l’11 febbraio 2015 dalla DTL Corporación, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 dicembre 2014, nella causa T-176/13, DTL Corporación/UAMI
(Causa C-62/15 P)
(2015/C 146/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: DTL Corporación, S.L. (rappresentante: avv. A. Zuazo Araluze)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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L’annullamento parziale, riguardo a tutti i prodotti e servizi delle classi 9 e 37, della decisione della quarta commissione di ricorso del 24 gennaio 2013, nel procedimento R 661/2012-4, recante rigetto del ricorso proposto contro il diniego di registrazione di marchio comunitario n. 8830821 «Generia».
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La condanna dell’UAMI, e delle altre parti intervenienti avverso la presente impugnazione, alle spese.
Motivi e principali argomenti
Violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale: la quarta commissione di ricorso, nella sua decisione del 24 gennaio 2013, nel procedimento R 661/2012-4, ha sostituito con la propria motivazione risultante dalla decisione della divisione di opposizione recante rigetto della domanda di marchio comunitario n. 8830821 «Generia» per le classi 9 e 37. Infatti, la divisione di opposizione aveva basato detto rigetto sulla somiglianza dei prodotti e servizi delle classi 9 e 37 con i prodotti della classe 7 dell’opponente. Dal canto suo la commissione di ricorso ha confermato il rigetto di tale domanda, ma sulla base della somiglianza tra tali prodotti e servizi delle classi 9 e 37 e i servizi dell’opponente della classe 40. Ciò facendo la commissione di ricorso ha violato l’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (1), sul marchio comunitario, poiché i servizi dell’opponente della classe 40 non sono mai stati opposti ai prodotti e servizi delle classi 9 e 37 del marchio richiesto (anche se lo sono stati ai servizi rientranti in altre classi). Inoltre, detta decisione ha violato l’articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, sul marchio comunitario, in quanto la ricorrente nel presente ricorso non è stata invitata a presentare le proprie osservazioni in merito a tale sostituzione di motivazione. Nella sentenza impugnata è dichiarato che il procedimento seguito è stato conforme a diritto, il che integra una violazione del diritto dell’Unione (articoli 64, paragrafo 1, e 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, sul marchio comunitario).
(1) GU L 78, pag. 1.
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