27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/37
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 12 febbraio 2015 — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Causa C-64/15)
(2015/C 138/50)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: BP Europa SE
Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE (1) debba essere interpretato nel senso che le condizioni ivi previste sono soddisfatte solo se tutti i prodotti circolanti in regime di sospensione dall’accisa non sono pervenuti a destinazione o se, tenuto conto dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva in questione, la regola può essere applicata anche a casi in cui solo una parte dei prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall’accisa non perviene a destinazione.
2)
Se l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE debba essere interpretato nel senso che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa si conclude solo quando il destinatario ha integralmente scaricato il mezzo di trasporto pervenuto presso di lui, cosicché l’accertamento dell’ammanco durante le operazioni di scarico avviene ancora durante la circolazione.
3)
Se l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/118/CE osti a una disposizione di diritto nazionale secondo cui la competenza alla riscossione dello Stato membro di destinazione (oltre all’esclusione dei casi disciplinati nell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE) è subordinata soltanto all’accertamento del verificarsi di un’irregolarità e dell’impossibilità di individuare il luogo in cui la suddetta l’irregolarità è stata commessa o se sia necessario, in aggiunta, accertare che i prodotti sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo con il loro svincolo dal regime di sospensione.
4)
Se l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/118/CE debba essere interpretato nel senso che, in caso di accertamento di un’irregolarità ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola, occorre presumere che i prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall’accisa e non pervenuti a destinazione siano stati immessi in consumo in tutti i casi in cui non può essere fornita la prova, prevista all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE, della distruzione totale o della perdita irrimediabile degli ammanchi accertati.
(1) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).
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