11.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 155/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regno Unito) il 18 febbraio 2015 — OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority
(Causa C-72/15)
(2015/C 155/13)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)
Parti
Ricorrente: OJSC Rosneft Oil Company
Convenuti: Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority
Questioni pregiudiziali
Le questioni pregiudiziali riguardano la decisione 2014/512/PESC (1) del Consiglio come modificata dalla decisione 2014/659/PESC (2) del Consiglio e dalla decisione 2014/872/PESC (3) del Consiglio (in prosieguo, congiuntamente: la «decisione») e del regolamento (UE) n. 833/2014 (4), come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 (5) e dal regolamento (UE) n. 1290/2014 (6) (in prosieguo, congiuntamente: il «regolamento UE»). Si tratta delle seguenti questioni:
1)
Se, con particolare riguardo all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, all’articolo 24 TUE, all’articolo 40 TUE, all’articolo 47 [della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] e all’articolo 275, secondo comma, TFUE, la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sulla validità dell’articolo 1, paragrafi 2, lettere da b) a d), e 3, degli articoli 4, 4 bis e 7 e dell’allegato III della decisione.
2)
a)
Se una o più delle seguenti disposizioni (in prosieguo: le «misure rilevanti») del regolamento dell’UE e, qualora la Corte sia competente, della decisione siano invalide:
i.
articoli 4 e 4 bis della decisione;
ii.
articoli 3, 3 bis, 4, paragrafi 3 e 4, e allegato II del regolamento UE; (in prosieguo, congiuntamente: le «disposizioni relative al settore petrolifero»)
iii.
articoli 1, paragrafo 2, lettere da b) a d) e 1), paragrafo 3 e allegato III della decisione;
iv.
articoli 5, paragrafo 2, lettere da b) a d), 5, paragrafo 3 e allegato VI del regolamento UE; (in prosieguo, congiuntamente: le «disposizioni relative ai titoli e all’attività creditizia»);
v.
articolo 7 della decisione; e
vi.
articolo 11 del regolamento UE.
2)
b)
Qualora le misure rilevanti siano valide, se sia contrario ai principi della certezza del diritto e del nulla poena sine lege certa che uno Stato membro imponga sanzioni penali, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento UE, prima che l’ambito di applicazione delle infrazioni di cui trattasi sia stato sufficientemente chiarito dalla Corte di giustizia.
3)
Qualora i divieti o le restrizioni rilevanti di cui alla seconda questione, lettera a) siano validi:
a)
Se il termine «assistenza finanziaria» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento UE comprenda l’esecuzione di un pagamento da parte di una banca o di un altro ente finanziario.
b)
Se l’articolo 5 del regolamento UE vieti l’emissione di certificati internazionali rappresentativi di azioni (Global Depositary Receipts; in prosieguo: i «GDR») o qualsiasi altra operazione relativa agli stessi, emessi il 12 settembre 2014 o dopo tale data in forza di un contratto di deposito con una delle entità elencate nell’allegato VI, in relazione ad azioni di una di tali entità emesse prima del 12 settembre 2014.
c)
Qualora la Corte ritenga di poter porre rimedio alla mancanza di chiarezza fornendo ulteriori indicazioni, quale sia la corretta interpretazione delle espressioni «scisto» e «acque di profondità superiore a 150 metri» di cui all’articolo 4 della decisione e agli articoli 3 e 3 bis del regolamento UE. In particolare, qualora la Corte lo ritenga necessario e opportuno, se possa fornire un’interpretazione geologica del termine «scisto» da utilizzare per dare attuazione al regolamento e chiarire se la misurazione delle «acque di profondità superiore a 150 metri» debba essere fatta dal punto di trivellazione o altrove.
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229, pag. 13).
(2) Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271, pag. 54).
(3) Decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e la decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC (GU L 349, pag. 58).
(4) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell' 8 settembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (GU L 349, pag. 20).
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