27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/40
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 19 febbraio 2015 — Viiniverla Oy/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
(Causa C-75/15)
(2015/C 138/54)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Markkinaoikeus
Parti
Ricorrente: Viiniverla Oy
Convenuta: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Questioni pregiudiziali
1)
Se, nel valutare se ricorra un’evocazione ai sensi dell’articolo 16, lettera b), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1) del Consiglio, occorra far riferimento al consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.
2)
Nel valutare il divieto, disposto a tutela dell’indicazione geografica «Calvados», di utilizzo della denominazione «Verlados» per una bevanda spiritosa ottenuta dalle mele e commercializzata in Finlandia con la suddetta denominazione, quale significato assumano le seguenti circostanze ai fini dell’interpretazione della nozione di «evocazione» ai sensi dell’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008 e dell’applicazione del regolamento in parola:
a)
la parte iniziale («Verla») della denominazione «Verlados» indica un paese in Finlandia probabilmente noto al consumatore finlandese;
b)
la parte iniziale («Verla») della denominazione «Verlados» rimanda alla produttrice del prodotto in questione, la Viiniverla Oy;
c)
il «Verlados» è un prodotto locale fabbricato a Verla, di cui sono stati venduti in media circa duecento litri l’anno nel ristorante di proprietà della tenuta e che è disponibile in quantitativi limitati su ordinazione presso la società di bevande alcoliche statale ai sensi della legge sull’alcol;
d)
nelle parole «Verlados» e «Calvados» solo una delle tre sillabe è uguale («dos»), ma coincidono le ultime quattro lettere («ados»), vale a dire la metà delle loro rispettive lettere.
3)
Qualora la denominazione «Verlados» dovesse essere considerata come un’evocazione ai sensi dell’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, se il suo utilizzo possa essere comunque giustificato in ragione di una delle circostanze sopra indicate o in ragione di una diversa circostanza, ad esempio, in virtù del fatto che quantomeno il consumatore finlandese non può essere indotto a pensare che il «Verlados» sia prodotto in Francia.
(1) GU L 39, pag. 16.
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