27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/41
Impugnazione proposta il 19 febbraio 2015 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione), del 9 gennaio 2015 emessa nella causa T-409/14, Marcuccio/Unione europea e Corte di giustizia dell'Unione europea
(Causa C-77/15 P)
(2015/C 138/55)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentante: A.V. Placco, agente)
Altra parte nel procedimento: Luigi Marcuccio
Conclusioni
La CGUE conclude che la Corte di giustizia voglia:
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annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea (Terza Sezione) del 9 gennaio 2015 emessa nella causa T-409/14. Marcuccio/Unione europea e Corte di giustizia dell'Unione europea, nella parte in cui respinge i capi secondo, terzo e quarto delle conclusioni formulate dalla CGDE nella sua domanda presentata dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 114 del regolamento di procedura di quest'ultimo;
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accogliere i suddetti capi delle conclusioni, e dunque
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in via principale, statuendo definitivamente sulla controversia, respingere il ricorso per risarcimento dei danni proposto dal sig. Marcuccio in quanto irricevibile, per il fatto di essere diretto contro la CGUE (quale rappresentante dell'Unione);
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in subordine, nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia consideri che la circostanza che tale ricorso sia diretto contro la CGUE e non contro la Commissione (quale rappresentante dell'Unione) non influisce sulla ricevibilità di quest'ultimo, ma che il Tribunale avrebbe dovuto, nel pronunciarsi sull'incidente di procedura sollevato dalla CGUE dinanzi ad esso, ordinare la sostituzione della CGUE con la Commissione quale parte convenuta, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca sulla domanda di risarcimento dei danni del sig. Marcuccio conformandosi ai punti di diritto che la Corte di giustizia avrà deciso;
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condannare il sig. Marcuccio alle spese sostenute dalla CGUE nel procedimento di primo grado e nel procedimento d'impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Nell'ambito del primo motivo, vertente sulla violazione delle regole relative alla rappresentanza dell'Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali, la CGUE rileva che, poiché nessuna disposizione espressa disciplina specificamente la rappresentanza dell'Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali nell' ambito di azioni proposte a norma dell' articolo 268 TFUE al fine di far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione, le regole relative a siffatta rappresentanza devono essere ricavate dai principi generali che presiedono all'esercizio della funzione giurisdizionale, in particolare il principio di buona amministrazione della giustizia e i principi d'indipendenza e d'imparzialità del giudice.
La CGUE sviluppa questo primo motivo in due parti riguardanti proprio, da un lato, l’inosservanza del principio di buona amministrazione della giustizia e, d'altro lato, l’inosservanza dei principi d'indipendenza e d'imparzialità del giudice. Nell'ambito del primo motivo la CGUE osserva che la conclusione del Tribunale, secondo la quale spetta alla CGUE rappresentare l'Unione nell'ambito del ricorso per risarcimento dei danni summenzionato, si fonda apertamente sulla giurisprudenza iniziata con la sentenza Werhahn Hansamühle e a./Consiglio e Commissione (da 63/72 a 69/72, EU:C:1973: 121; in prosieguo: la «sentenza Werhahn e a.»). La soluzione accolta in detta giurisprudenza e quella secondo la quale, qualora la Comunità, e oramai l'Unione, venga chiamata a rispondere del fatto di una delle sue istituzioni, essa è rappresentata dinanzi al giudice dell'Unione dall'istituzione (o dalle istituzioni) cui il fatto generatore di responsabilità è ascritto. Orbene, la CGUE sostiene che tale soluzione non doveva essere applicata alla fattispecie, poiché, alla luce di vari elementi, il risultato si rivela in realtà contrario all'interesse della buona amministrazione della giustizia, il quale, come risulta esplicitamente dalla sentenza Werhahn e a., è la ragion d'essere di tale soluzione. In tale contesto la CGUE deduce, incidentalmente, anche un disconoscimento della portata dell'articolo 317, primo comma, TFUE e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012 (1), a norma dei quali il Tribunale avrebbe dovuto ammettere il principio dell'imputazione di un risarcimento come quello richiesto nella fattispecie alla sezione del bilancio dell'Unione relativa alla Commissione.
Nell'ambito della seconda parte del primo motivo, la CGUE sostiene, fondandosi sulla sentenza Corte EDU del 10 luglio 2008, Mihalkov c. Bulgaria (ricorso n. 67719/01), che il Tribunale, nel ritenere che la CGUE dovesse rappresentare l'Unione nell'ambito del ricorso per risarcimento dei danni del sig. Marcuccio, ha contravvenuto ai requisiti d'indipendenza e d'imparzialità oggettiva del giudice. Infatti, dal momento che, da un lato, il fatto generatore della presunta responsabilità e avvenuto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali di un collegio giudicante e che, d'altro lato, il collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sulla causa i) appartiene al medesimo organo giurisdizionale (il Tribunale) cui appartiene il collegio giudicante al quale e ascritto il fatto generatore della responsabilità e ii) e parte integrante della convenuta nella medesima causa (la CGUE), alla quale i giudici di tale collegio giudicante sono professionalmente legati, i summenzionati requisiti sarebbero compromessi, e ciò ancor più nel caso in cui, come ha considerato il Tribunale, un risarcimento come quello richiesto nella fattispecie dovesse gravare sulla sezione del bilancio relativa alla CGUE.
La CGUE sostiene poi, nell'ambito del secondo motivo, che, non contenendo una specifica confutazione dell'argomentazione che la CGUE aveva esposto dinanzi al Tribunale e che era fondata sulla portata di una serie di sentenze della Corte di giustizia — tra cui le sentenze Groupe Gascogne/Commissione (C-58/12 P, EU:C:2013:770), Gascogne Sack/Commissione (C-40/12 P, EU:C:2013:768) e Kendrion/Commissione (C-50/12 P, EU:C:2013:771) — l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da una violazione dell'obbligo di motivazione.
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).
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