27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/42
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 20 febbraio 2015 — Kapnoviomichania Karelia ΑΕ/Ypourgos Oikonomikon (Ministro delle finanze)
(Causa C-81/15)
(2015/C 138/56)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Kapnoviomichania Karelia ΑΕ
Convenuto: Ypourgos Oikonomikon (Ministro delle finanze)
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 92/12/CEE (1), interpretata alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione, in particolare dei principi dell’efficacia, della certezza del diritto e della proporzionalità, debba essere intesa nel senso che osta all’applicazione, in un caso come quello di specie, di una disposizione legislativa di uno Stato membro, quale l’articolo 108 del codice doganale, secondo la quale può essere dichiarato solidalmente responsabile per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti al contrabbando il depositario autorizzato di prodotti trasportati dal suo deposito fiscale in regime di sospensione di imposta e rimossi in modo irregolare dal suddetto regime in esito al contrabbando — indipendentemente dalla questione se, al momento della commissione dell’infrazione, questi fosse il proprietario delle merci secondo le norme di diritto privato nonché, dall’ulteriore questione se tra gli autori del contrabbando coinvolti in suddetto traffico e il depositario autorizzato intercorresse un rapporto contrattuale da cui si può evincere che essi abbiano agito come suoi mandatari.
(1) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 46, pag. 1).
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