4.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 146/24
Impugnazione proposta il 24 febbraio 2015 dalla Riva Fire SpA, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2014, causa T-83/10, Riva Fire/Commissione
(Causa C-89/15 P)
(2015/C 146/31)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Riva Fire SpA, in liquidazione (rappresentanti: M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi, M. Toniolo, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Riva Fire S.p.A. in liquidazione chiede che la Corte voglia:
—
in via principale, annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene che il diritto di difesa della ricorrente non sia stato violato e per l’effetto annullare la decisione impugnata nella sua integralità;
—
in subordine, annullare la sentenza del Tribunale limitatamente alla parte in cui fissa la riduzione dell’ammenda inflitta alla Ricorrente al 3 % e per l’effetto, applicando la piena giurisdizione riconosciuta alla Corte dall’art. 31 del regolamento n. 1/2003 (1), ridurre l’ammenda inflitta a Riva Fire S.p.A. in liquidazione del maggiore importo che riterrà congruo o rinviare la causa al Tribunale;
—
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese, comprese quelle attinenti al procedimento dinanzi al Tribunale;
—
in via incidentale, dichiarare che il procedimento seguito dinanzi al Tribunale ha violato l’art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), in quanto ha disatteso la regola di una durata ragionevole del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, Riva Fire S.p.A. in liquidazione invoca quattro motivi.
1.
Primo motivo: errore di diritto, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella valutazione della violazione delle norme procedurali previste dal Reg. (CE) N. 773/2004 (2) della Commissione e dei diritti di difesa della Ricorrente
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere privi di rilevanza i raffronti operati da Riva Fire S.p.A. in liquidazione tra la decisione impugnata e la decisione della Commissione del 2002 e nel concludere che la Commissione non era tenuta ad adottare una nuova comunicazione degli addebiti per consentire alle imprese interessate di pronunciarsi sui fatti contestati.
2.
Secondo motivo: errore di diritto, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella quantificazione dell’importo finale dell’ammenda
Nel rideterminare l’importo dell’ammenda, il Tribunale ha esercitato la propria competenza estesa al merito in maniera viziata sotto due profili:
(i)
in primo luogo, dal tenore della motivazione della sentenza impugnata non è possibile accertare se, nel ridurre l’importo dell’ammenda nella misura del 3 %, i giudici abbiano tenuto in debita considerazione sia la ridotta durata sia la minore gravità dell’infrazione imputabile alla Società;
(ii)
in secondo luogo, la sentenza impugnata è contraddittoria e viziata da errori di diritto nella parte in cui estende a Riva Fire S.p.A. in liquidazione la responsabilità per i comportamenti attuati da altre imprese nel periodo compreso tra il 25 novembre 1997 e il 30 novembre 1998 e fa implicitamente gravare tale responsabilità sulla Società ai fini della quantificazione dell’ammenda.
3.
Terzo motivo: contraddittorietà ed errore di diritto nella parte della Sentenza in cui il Tribunale ha qualificato Riva come un partecipante all’accordo del dicembre 1998 e di conseguenza ha computato questa parte dell’intesa ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dare per accertato un coinvolgimento di Riva Fire S.p.A. in liquidazione all’accordo del dicembre 1998 sulle quote vendita senza dare importanza alla circostanza che, nel periodo in cui questo accordo era stato ideato, la Società si era dissociata dalla parte dell’intesa in cui s’inseriva il predetto accordo. Questo errore di diritto si è riverberato sulla quantificazione dell’importo base dell’ammenda sotto il profilo della determinazione della gravità e della durata dell’infrazione ascrivibile alla Riva Fire S.p.A. in liquidazione.
4.
Quarto motivo: difetto di motivazione in relazione all’incidenza del coinvolgimento dei vertici della Società sull’incremento dell’importo di partenza dell’ammenda
Il Tribunale non spiega da quali elementi ha potuto trarre la conclusione che il coinvolgimento dei vertici di Riva Fire S.p.A. in liquidazione non è stato un elemento determinante ai fini dell’incremento dell’importo di base dell’ammenda. Se il Tribunale avesse accertato che il moltiplicatore applicato all’importo base dell’ammenda inflitta a Riva Fire S.p.A. in liquidazione era stato calcolato anche in virtù del coinvolgimento dei vertici delle imprese, avrebbe dovuto annullare la decisione della Commissione e ridurre di conseguenza l’importo dell’ammenda.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18).
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