20.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 127/13
Impugnazione proposta il 25 febbraio 2015 dalla Banco Privado Português, SA, in liquidazione, e dalla Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2014, causa T-487/11, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commissione
(Causa C-93/15 P)
(2015/C 127/19)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrenti: Banco Privado Português, SA, in liquidazione, e Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA, in liquidazione (rappresentanti: C. Fernández Vicién, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, M. Ferreira Santos, R. Leandro Vasconcelos, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia dichiarare l’ammissibilità della presente impugnazione e accoglierla, in quanto fondata, e di conseguenza:
—
annullare la sentenza impugnata e sostituirla con un’altra sentenza che disponga l’annullamento integrale della decisione della Commissione (1);
—
altrimenti, in subordine, annullare la sentenza impugnata e sostituirla con una sentenza che annulli la decisione nella parte in cui essa dichiara l’aiuto di Stato relativo alla garanzia illegittimo e incompatibile per il periodo compreso tra il 5 dicembre 2008 e il 5 giugno 2009;
—
altrimenti, in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata e sostituirla con una sentenza che annulli la decisione nella parte in cui essa dispone il recupero del (presunto) aiuto, ai sensi degli articoli da 2 a 4;
—
altrimenti, in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata e sostituirla con una sentenza che annulli la decisione nella parte in cui essa dispone il recupero tra il 5 dicembre 2008 e il 5 giugno 2009; e
—
condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono sei motivi:
1)
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe tentato di supplire all’assenza di motivazione della decisione della Commissione presentando esso stesso i propri motivi e avrebbe commesso un errore di diritto esaminando i motivi della Commissione e ritenendoli sufficienti;
2)
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e avrebbe proceduto ad un’erronea qualificazione giuridica dei fatti, poiché ha ritenuto che al BPP fosse stato conferito un vantaggio, convertendo così la garanzia in un aiuto incompatibile con il mercato interno;
3)
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, in quanto ha ritenuto che la Commissione non fosse incorsa in un errore manifesto di valutazione ed in un errore di diritto per non aver tenuto conto delle condizioni derogatorie previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE;
4)
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale, mantenendo la decisione di recupero, avrebbe commesso un errore di diritto, poiché ha mantenuto la decisione di recupero di un (presunto) aiuto che non era incompatibile con il mercato interno, atteso che il BPP non ha ottenuto alcun vantaggio, non ha tenuto conto del fatto che la decisione impugnata disponeva il recupero di aiuti per motivi processuali ed ha ritenuto erroneamente che la Commissione avesse rispettato i principi stabiliti nei suoi orientamenti al momento del calcolo dell’importo dell’aiuto;
5)
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe disatteso i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, poiché ha mantenuto la decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero del (presunto) aiuto;
6)
Sesto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della violazione del diritto ad un trattamento equo del BPP da parte della Commissione, in quanto il presente caso ha ricevuto un trattamento diverso rispetto a quello dispensato in situazioni simili.
(1) Decisione 2011/346/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP (GU 2011, L 159, pag. 95).
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