27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/43
Impugnazione proposta il 24 febbraio 2015 dal H & R ChemPharm GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014, causa T-551/08, H & R ChemPharm GmbH/Commissione europea
(Causa C-95/15 P)
(2015/C 138/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: H & R ChemPharm GmbH (rappresentanti: M. Klusmann e S. Thomas, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 12 dicembre 2014, causa T-551/08, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
—
in subordine, ridurre in misura adeguata l’importo dell’ammenda pari a EUR 22 milioni, inflitta alla ricorrente in forza dell’articolo 2 della decisione impugnata del 1o agosto 2008;
—
in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca nuovamente;
—
annullare la condanna alle spese, pari ad EUR 10 000, ai sensi dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale;
—
condannare la ricorrente alle spese.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 12 dicembre 2014 (Reg. n. 651533), causa T-551/08, H&R ChemPharm GmbH/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso inteso all’annullamento della decisione della Commissione C(2008) 5476 definitivo, del 1o ottobre 2008 (caso COMP/39181 — cera per candele), nella parte in cui riguarda la ricorrente.
La ricorrente in sede di impugnazione (e ricorrente in primo grado) deduce i seguenti motivi a sostegno della sua impugnazione:
1.
Con il primo motivo la ricorrente fa valere, tra l’altro, una violazione dell’articolo 81 CE [101 TFUE] a causa della motivazione contraddittoria e insufficiente in relazione alla struttura e alla responsabilità dell’impresa della ricorrente, con cui il Tribunale ha motivato una violazione dell’articolo 81 CE da parte della ricorrente. La contraddizione fondamentale consiste nel fatto che il Tribunale tratta la ricorrente e l’impresa Tudapedrol, che non è ad essa collegata, come un soggetto unico ai fini dell’imputazione dell’infrazione, ma le considera due imprese distinte ai fini dell’irrogazione dell’ammenda. Poiché dalla motivazione della sentenza non emerge se la ricorrente e la Tudapetrol costituiscano un’unica impresa o se si tratti di due imprese, la ricorrente fa valere nel contempo una violazione dell’obbligo di motivazione (articolo 296 TFUE) e una violazione dei suoi diritti della difesa, garantiti nell’ambito dei diritti fondamentali.
2.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta un’erronea imputazione del comportamento di un dipendente, che era in parallelo impiegato presso più imprese giuridicamente distinte. La ricorrente contesta che le sia imputata la condotta di tale dipendente senza che il Tribunale abbia accertato se questi abbia realizzato le azioni controverse con l’intenzione di compierle anche per conto della ricorrente. In tal modo, la posizione giuridica del Tribunale viola l’articolo 81 CE. Il Tribunale ha violato nel contempo il principio del processo equo poiché ha respinto, con una motivazione giuridicamente insostenibile, la richiesta della ricorrente di produrre prove relative alle mansioni effettive del dipendente (violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; in prosieguo: la «CEDU»).
3.
Con il suo terzo motivo, la ricorrente deduce errori decisivi nell’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (1) in relazione al valore del fatturato che ha costituito la base per il calcolo dell’ammenda. Essi consistono nel fatto che il Tribunale ha ammesso l’inclusione del fatturato di un’impresa terza nel calcolo dell’ammenda, nonostante sia pacifico che tale impresa non abbia partecipato all’infrazione e non formi un’unità economica con la ricorrente. Parimenti, la sentenza non espone in alcun modo, sul piano giuridico, i motivi per i quali, nel determinare l’ammenda, sia stato incluso il fatturato di un’impresa terza nonostante non sussista alcuna unità economica. L’analisi del Tribunale sarebbe, dunque, non solo contraria all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, bensì anche ai requisiti di un’adeguata motivazione imposti dalla giurisprudenza (articolo 296 TFUE).
4.
Con il quarto motivo si fa valere anzitutto che il Tribunale, nel determinare l’ammenda, ha preso in considerazione i fatturati di società che sono state acquistate solo alla fine del periodo cui fa riferimento l’asserita violazione, e tali fatturati sono stati ascritti all’intero periodo della presunta partecipazione all’infrazione. Ciò contrasta con quanto dichiarato dal Tribunale nella sentenza pronunciata nella causa analoga Esso (2). Nella sentenza Esso lo stesso Tribunale ha dichiarato nella medesima causa e in merito al medesimo punto che il corrispondente metodo di calcolo della Commissione conduce a un aumento artificiale dei fatturati da porre alla base della fissazione dell’ammenda. Tale disparità di trattamento costituisce una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. Poiché il Tribunale non si è pronunciato sulle obiezioni della ricorrente, sussiste nel contempo un difetto di motivazione della sentenza impugnata (articolo 296 TFUE). Altresì, la ricorrente rileva errori del Tribunale nel calcolo del fatturato, che conduce a un duplice computo di fatturati, in violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.
5.
Con il suo quinto motivo la ricorrente lamenta diversi errori di diritto nella determinazione dell’ammenda, tra cui, in particolare, la natura sproporzionata dell’ammenda inflitta alla ricorrente rispetto a quelle inflitte ad altre imprese che hanno partecipato all’asserita violazione (violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003). La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha preso in considerazione talune differenze quanto al grado di illiceità del contributo della ricorrente rispetto ad altre imprese coinvolte, e critica il fatto che la dimensione dell’impresa sia stata presa in considerazione in modo sproporzionato.
6.
Con il sesto motivo, la ricorrente contesta errori di diritto, da parte del Tribunale nella determinazione delle spese, in relazione alla condanna a spese di procedimento aggiuntive non meglio precisate, che secondo il Tribunale sarebbero state causate dalla ricorrente [violazione dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale, nonché dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 6 CEDU]. Secondo la ricorrente, tali spese non sussistono, né essa è stata ascoltata prima della pronuncia di tale decisione sulle spese.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
(2) T-540/08, EU:T:2014:630.
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