27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/45
Impugnazione proposta il 27 febbraio 2015 da Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 dicembre 2014, causa T-72/09, Pilkington Group e a./Commissione
(Causa C-101/15 P)
(2015/C 138/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA (rappresentanti: S. Wisking e K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare in parte qua la sentenza nella causa T-72/09, nella parte in cui essa respinge l’impugnazione dell’articolo 2, lettera c), della decisione;
—
ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti nell’articolo 2, lettera c), della decisione;
—
condannare la Commissione a farsi carico delle spese sostenute dalle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
Le appellanti affermano che la sentenza debba essere annullata per i seguenti motivi.
Il primo motivo verte sull’errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale nell’interpretazione del punto 13 degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006 (1), quando ha considerato che la Commissione era legittimata a tenere conto, in sede di determinazione del pertinente valore delle vendite, delle vendite compiute sulla base di contratti aventi data anteriore al periodo dell’infrazione e che non sono state rinegoziate durante il periodo dell’infrazione. Dato che siffatte vendite non avrebbero potuto essere influenzate dall’infrazione, sarebbe stato illegittimo tenerle in considerazione in sede di determinazione dell’importo di base dell’ammenda.
Il secondo motivo verte sull’errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale nell’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (2), là dove ha ritenuto che l’importo finale dell’ammenda non eccedeva il tetto massimo del 10 %. Il tasso di cambio appropriato per calcolare il tetto del 10 % non sarebbe il tasso di cambio medio della BCE relativo all’esercizio finanziario precedente l’esercizio in cui è stata adottata la decisione, bensì il tasso di cambio medio della BCE applicabile il giorno in cui è stata adottata la decisione.
Il terzo motivo verte sull’errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale per la falsa applicazione delle norme sulla parità di trattamento e sulla proporzionalità e per l’omesso esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito al livello richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
(1) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210, pag. 2).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (ora articoli 101 e 102 TFUE) (GU L 1, pag. 1).
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