1.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 178/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 2 marzo 2015 — Nokia Italia SpA e a./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e a.
(Causa C-110/15)
(2015/C 178/07)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellanti: Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA, Wind Telecomunicazioni SpA
Appellati: Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), in liquidazione, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica), Associazione produttori televisivi (Apt)
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’ordinamento comunitario — e segnatamente il considerando 31 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE (1) — osti a una disciplina nazionale (in particolare: l’articolo 71-sexies della LDA italiana in combinato operare con l’art. 4 del d.m. 30 dicembre 2009) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata — ossia per uso esclusivamente professionale —, la determinazione dei criteri di esenzione «ex ante» dal prelievo sia rimessa alla contrattazione — o «libera negoziazione» — privatistica, con particolare riguardo ai «protocolli applicativi» di cui al citato art. 4, in assenza di previsioni generali e di alcuna garanzia di parità di trattamento tra SIAE e soggetti obbligati al versamento del compenso, o loro associazioni di categoria;
2)
Se l’ordinamento comunitario — e segnatamente il considerando 31 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE — osti a una disciplina nazionale (in particolare: l’articolo 71-sexies della LDA italiana in combinato operare con il d.m. 30 dicembre 2009 e con le istruzioni impartite dalla SIAE in tema di rimborsi) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata — ossia per uso esclusivamente professionale –, il rimborso possa essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e dispositivi.
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
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