26.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 171/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Pau (Francia) il 6 marzo 2015 — Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL/GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public
(Causa C-114/15)
(2015/C 171/23)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Pau
Parti
Ricorrenti: Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL
Convenuti: GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public
Questioni pregiudiziali
1)
Se una normativa nazionale, che limita l’accesso alle importazioni parallele di medicinali veterinari esclusivamente ai distributori all’ingrosso, titolari dell’autorizzazione prevista dall’articolo 65 della direttiva 2001/82/CE (1) e che, pertanto, esclude dalla stessa i venditori al dettaglio autorizzati e gli allevatori, sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli da 34 a 36 TFUE.
2)
Se le disposizioni di cui all’articolo 65 della direttiva 2001/82/CE e all’articolo 16 della direttiva «servizi» 2006/123/CE (2), implichino che uno Stato membro sia legittimato a non riconoscere le autorizzazioni per la distribuzione all’ingrosso di medicinali veterinari concesse dalle autorità competenti degli altri Stati membri ai propri cittadini e a richiedere che questi ultimi siano, inoltre, titolari dell’autorizzazione per la distribuzione all’ingrosso concessa dalle proprie autorità nazionali competenti per poter richiedere e utilizzare autorizzazioni per importazioni parallele di medicinali veterinari in tale Stato membro.
3)
Se una normativa nazionale che equipara gli importatori paralleli di medicinali veterinari ai titolari di un’autorizzazione all’esercizio che non sia prevista dalla direttiva 2001/82/CE, come modificata e che, pertanto, impone loro l’obbligo di avere una sede nel territorio dello Stato membro interessato e di adempiere tutte le operazioni di farmacovigilanza previste dagli articoli da 72 a 79 della predetta direttiva, sia conforme agli articoli 34, 36 e 56 TFUE e all’articolo 16 della direttiva servizi 2006/123/CE.
(1) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311, pag. 1).
(2) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).
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