26.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 171/20
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 6 marzo 2015 — Secretary of State for the Home Department/NA
(Causa C-115/15)
(2015/C 171/24)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: Secretary of State for the Home Department
Convenuta: NA
Questioni pregiudiziali
1)
Se, al fine di mantenere il diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE (1), un cittadino di un paese terzo, ex coniuge di un cittadino dell’Unione, debba essere in grado di dimostrare che il suo ex coniuge stava esercitando, al momento del loro divorzio, i diritti conferiti dal Trattato nello Stato membro ospitante.
2)
Se un cittadino dell’UE abbia, in base al diritto dell’Unione, il diritto di soggiornare in uno Stato membro ospitante ai sensi degli articoli 20 e 21 del TFUE nel caso in cui l’unico Stato all’interno dell’UE in cui esso ha diritto di soggiornare sia lo Stato di cui ha la cittadinanza, ma un tribunale competente ha accertato che l’espulsione del cittadino dallo Stato membro ospitante verso il suo Stato di cittadinanza violerebbe i suoi diritti ai sensi dell’articolo 8 della CEDU o dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3)
Nel caso in cui il cittadino dell’UE di cui alla seconda questione pregiudiziale (supra) sia un figlio, se il genitore che ne ha l’affidamento in via esclusiva abbia un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro ospitante qualora il figlio debba accompagnare il genitore in caso di espulsione di quest’ultimo dallo Stato membro ospitante.
4)
Se un figlio abbia diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante a norma dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 (2) [divenuto articolo 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 (3)] qualora il genitore cittadino dell’UE che sia stato occupato nello Stato membro ospitante abbia smesso di soggiornarvi prima che il figlio ivi iniziasse a frequentare la scuola.
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).
(2) Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
(3) Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141, pag. 1).
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