4.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 146/30
Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-116/15)
(2015/C 146/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A.Caiola, M. Pencheva, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
—
Riunire la presente causa alla causa iscritta a ruolo con il numero C-14/15 ai fini della fase scritta ed orale del procedimento e della sentenza;
—
annullare la decisione 2014/911/UE del Consiglio del 4 dicembre 2014 relativa all’avvio in Lettonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (1);
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il Parlamento europeo invoca due motivi a sostegno del suo ricorso fondato sull’articolo 263 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Con il primo motivo, il Parlamento sostiene che il Consiglio ha utilizzato una base giuridica inadeguata per adottare la decisione 2014/911/UE. Nell’ambito di tale primo motivo, il Parlamento sviluppa due filoni di ragionamento. Il Parlamento ritiene segnatamente che il Consiglio avrebbe dovuto trovare una base giuridica per la decisione impugnata tra le disposizioni del TFUE e che, in ogni caso, il Consiglio si sarebbe basato su una disposizione illegittima per l’adozione della decisione 2014/911/UE. Il Consiglio avrebbe, in effetti, utilizzato una base giuridica derivata, che, in quanto tale, è illegittima, conformemente alla giurisprudenza della Corte. In forza di questo motivo, il Parlamento solleva un’eccezione di illegittimità con riferimento all’articolo 25, paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI (2).
Con il secondo motivo, il Parlamento addebita al Consiglio di aver fatto uso di una procedura decisionale erronea per adottare tale decisione. Il Parlamento ne deduce dunque una violazione dei Trattati nonché delle forme sostanziali.
(1) GU L 360, pag. 28.
(2) GU L 210, pag. 1.
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