11.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 155/17
Ricorso proposto il 13 marzo 2015 — Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-128/15)
(2015/C 155/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: L. Banciella Rodríguez-Miñón e A. Rubio González, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
—
annullare la disposizione impugnata;
—
condannare Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
Violazione da parte del Consiglio del suo potere discrezionale nello stabilire all’articolo 3 e nella parte 2 dell’Allegato al regolamento n. 1367/2014 (1) talune possibilità di pesca per gli anni 2015 e 2016 delle specie di granatiere (RNG-Coryphaenoides rupestris e RHG-Macrourus berglax), rispettivamente nelle zone Vb, VI e nelle zone VII e VIII, IX, X, XII e XIV, che pregiudicano la stabilità relativa di catture storiche per il Regno di Spagna della specie Macrourus berglax.
2.
Sull’osservanza del principio di proporzionalità. Il regolamento 1367/2014 ha un carattere manifestamente sproporzionato in relazione alla fissazione del TAC congiunto per le due specie di granatiere nelle zone Vb, VI e VII, da un lato, e, nelle zone VIII, IX, X, XII e XIV, dall’altro.
3.
Violazione del principio di uguaglianza. È stato violato il principio di non discriminazione nella fissazione di un TAC congiunto per le due specie di granatiere poiché rispetto ai casi indicati non è stato rispettato il principio di stabilità relativa ed è stato imposto unilateralmente il TAC dalle istituzioni europee senza prendere in considerazione le richieste legittime del Regno di Spagna.
(1) Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde, GU L 366, pag. 1.
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