26.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 171/22
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 16 marzo 2015 — H. M./Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)
(Causa C-129/15)
(2015/C 171/27)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente in cassazione: H. M.
Resistente in cassazione: Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), debba essere interpretato nel senso che un organismo/società commerciale costituisca un «organismo di diritto pubblico» per il solo fatto che oltre il 30 % delle entrate per attività da esso svolte nell’anno precedente deriva dall’erogazione di servizi sanitari finanziati dalla Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa (Cassa nazionale di assicurazione malattia) e prestati in regime di effettiva concorrenza con altri istituti sanitari.
2)
Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18 sia da interpretare nel senso che l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria in regime di effettiva concorrenza da parte di società commerciali private, costituite a scopo di lucro, possa ritenersi «soddisfacimento di esigenze di interesse generale».
3)
Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18 sia da interpretarsi nel senso che esso osta al § 1, n. 21, delle Dopalnitelni razporedbi (Disposizioni complementari) della Zakon za obshtestvenite porachki (Legge sugli appalti pubblici), secondo cui ai fini della classificazione di un organismo alla stregua di organismo di diritto pubblico è sufficiente la sussistenza di una delle condizioni che corrispondono a quelle da soddisfarsi cumulativamente secondo la direttiva.
(1) GU L 134, pag. 114.
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