22.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 205/13
Impugnazione proposta il 19 marzo 2015 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 febbraio 2015, causa T-725/14, Aalberts Industries/Unione europea
(Causa C-132/15 P)
(2015/C 205/19)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: A. V. Placco e E. Beysen, agenti)
Altre parti nel procedimento: Aalberts Industries NV, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Terza Sezione) del 13 febbraio 2015, causa T-725/14, Aalberts Industries/Unione europea, nei limiti in cui sono state in essa respinte le due parti delle conclusioni della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «CGUE») contenute nella domanda rivolta al Tribunale ai sensi dell’articolo 114 del suo regolamento di procedura ed è stata accolta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione»);
—
accogliere le suddette parti delle conclusioni e, di conseguenza, statuendo definitivamente sulla controversia, dichiarare irricevibile il ricorso per risarcimento dei danni proposto dalla Aalberts Industries NV, per il fatto di essere diretto contro la CGUE (quale rappresentante dell'Unione);
—
condannare la Aalberts Industries NV alle spese sostenute dalla CGUE nel procedimento di primo grado e nel procedimento d'impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Con ordinanza del 13 febbraio 2015, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda presentata dalla CGUE, ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura dello stesso Tribunale, nell’ambito della causa T-725/14, Aalberts Industries/Unione europea. Con detta domanda tale istituzione chiedeva che fosse dichiarato irricevibile il ricorso della Aalberts Industries NV, in quanto diretto nei suoi confronti quale rappresentante dell’Unione europea, ricorso che nella stessa qualità è stato notificato anche alla Commissione. Con il suddetto ricorso tale impresa intendeva far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per il risarcimento dei danni che essa sostiene di aver subito a causa del mancato rispetto da parte del Tribunale della ragionevole durata del procedimento nella causa T-385/06, Aalberts Industries e a./Commissione. Nella predetta ordinanza il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dalla CGUE e accogliendo il punto di vista della Commissione, è giunto alla conclusione che difendere l’Unione europea nell’ambito del ricorso in oggetto competeva alla CGUE e non alla Commissione.
La CGUE adisce ora la Corte di giustizia con un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della CGUE, con la quale chiede l’annullamento della suddetta ordinanza nella parte in cui è stata respinta l’istanza della CGUE. A sostegno di detta impugnazione, la CGUE deduce, in primo luogo, il mancato rispetto delle norme relative alla rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali e, in secondo luogo, la violazione dell’obbligo di motivazione.
Nell’ambito del primo motivo, vertente sul mancato rispetto delle norme relative alla rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali , la CGUE rileva che, poiché nessuna disposizione espressa regola specificamente la rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali nell’ambito di azioni proposte a norma dell’articolo 268 TFUE al fine di far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, le norme relative a siffatta rappresentanza devono essere ricavate dai principi generali che sono applicabili all’esercizio della funzione giurisdizionale, in particolare il principio di buona amministrazione della giustizia e i principi di indipendenza e imparzialità del giudice.
La CGUE sviluppa questo primo motivo in due parti riguardanti, più precisamente, l’inosservanza del principio di buona amministrazione della giustizia e l’inosservanza dei principi d’indipendenza e d’imparzialità del giudice.
Nell’ambito del primo motivo la CGUE osserva che la conclusione del Tribunale, secondo la quale spetta alla CGUE rappresentare l’Unione nell’ambito del ricorso per risarcimento dei danni summenzionato, si fonda manifestamente sulla giurisprudenza iniziata con la sentenza Werhahn Hansamühle e a./Consiglio e Commissione (da 63/72 a 69/72, EU:C:1973:121; in prosieguo: la «sentenza Werhahn e a.»). La soluzione accolta in detta giurisprudenza è quella secondo la quale, qualora la Comunità, e oramai l’Unione, venga chiamata a rispondere del fatto di una delle sue istituzioni, essa è rappresentata dinanzi al giudice dell’Unione dall’istituzione o dalle istituzioni cui il fatto generatore di responsabilità è ascritto. La CGUE sostiene che tale soluzione non potrebbe essere applicata alla fattispecie, poiché, alla luce di vari elementi, ciò condurrebbe ad una situazione che apparirebbe contraria all’interesse della buona amministrazione della giustizia, il quale, come risulta esplicitamente dalla sentenza Werhahn e a., è la ragione d’essere di tale soluzione. In tale contesto la CGUE deduce, incidentalmente, anche un fraintendimento della portata dell’articolo 317, primo comma, TFUE e dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012 (1), a norma dei quali il Tribunale avrebbe dovuto ammettere il principio dell’imputazione di un risarcimento come quello richiesto nella fattispecie alla sezione del bilancio dell’Unione relativa alla Commissione.
Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la CGUE sostiene, fondandosi sulla sentenza Corte EDU del 10 luglio 2008, Mihalkov c. Bulgaria (ricorso n. 67719/01), che il Tribunale, nel ritenere che la CGUE dovesse rappresentare l’Unione nell’ambito del ricorso per risarcimento dei danni della Aalberts Industries, ha contravvenuto ai requisiti di indipendenza e d’imparzialità oggettiva del giudice. Infatti, dal momento che, in primo luogo, il presunto fatto generatore della responsabilità è avvenuto nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di un collegio giudicante e che, in secondo luogo, il collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sulla causa: i) appartiene al medesimo organo giurisdizionale (il Tribunale) cui appartiene il collegio giudicante al quale è ascritto il fatto generatore della responsabilità e ii) è parte integrante della convenuta nella medesima causa (la CGUE), alla quale i giudici di tale collegio giudicante sono professionalmente legati, i summenzionati requisiti sarebbero compromessi, e ciò ancor più nel caso in cui, come ha considerato il Tribunale, un risarcimento come quello richiesto nella fattispecie dovesse gravare sulla sezione del bilancio relativa alla CGUE.
La CGUE sostiene poi, nell’ambito del secondo motivo , che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione , non contenendo una specifica confutazione dell’argomentazione fondata sulla portata di una serie di sentenze della Corte di giustizia — tra le quali le sentenze Groupe Gascogne/Commissione (C-58/12 P, EU:C:2013:770), Gascogne Sack/Commissione (C-40/12 P, EU:C:2013:768) e Kendrion/Commissione (C-50/12 P, EU:C:2013:771) — che la CGUE aveva esposto dinanzi al Tribunale.
(1) Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).
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