8.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 190/3
Impugnazione proposta il 23 marzo 2015 da Teva Pharma BV e Teva Pharmaceuticals Europe BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 gennaio 2015, causa T-140/12, Teva Pharma BV e Teva Pharmaceuticals Europe BV/Agenzia europea per i medicinali (EMA)
(Causa C-138/15 P)
(2015/C 190/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Teva Pharma BV e Teva Pharmaceuticals Europe BV (rappresentanti: G. Morgan, Solicitor, K. Bacon, Barrister, e E.S. Mackenzie, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali, Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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annullare la sentenza del Tribunale,
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annullare la decisione dell’EMA, contenuta nella sua lettera del 24 gennaio 2012, di negare la convalida della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio presentata dalle ricorrenti;
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condannare l’EMA a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione le ricorrenti deducono un motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dal Tribunale nella sua interpretazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 141/2000 (1). Vengono indicati tre distinti errori di diritto. In primo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 8, paragrafo 3 in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, in quanto non ha considerato che un secondo medicinale orfano simile autorizzato in forza di una deroga ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, non può beneficiare dell’esclusiva di mercato concessa al primo medicinale orfano dall’articolo 8, paragrafo 1.
In secondo luogo, esso ha erroneamente concluso che la sua interpretazione dell’articolo 8 non comporta l’estensione dell’esclusiva di mercato concessa al primo medicinale.
In terzo luogo, il Tribunale ha descritto erroneamente e non ha dunque trattato in modo adeguato l’argomentazione addotta in subordine dalle ricorrenti in merito al motivo di annullamento iniziale, secondo il quale, benché il secondo medicinale, in linea di principio, non beneficiasse di un proprio periodo di esclusiva di mercato, tale esclusiva non dovrebbe operare in modo da escludere dal mercato una versione generica del primo medicinale.
Le ricorrenti chiedono alla Corte di pronunciarsi in via definitiva annullando la decisione contestata.
(1) Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18, pag. 1).
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