20.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 236/22
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsischen Oberverwaltungsgericht (Germania) il 30 marzo 2015 — Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten/N
(Causa C-150/15)
(2015/C 236/31)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sächsisches Oberverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten
Resistente: N
Altra parte del procedimento: Bundesrepublik Deutschland
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE (1) debba essere interpretato nel senso che
a)
debba essere riconosciuta la sussistenza di violazione grave della libertà di religione garantita dall’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’articolo 9, paragrafo 1, della CEDU e quindi un atto di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva quando pratiche o condotte religiose prescritte da una dottrina religiosa che il richiedente professi attivamente e costituenti un elemento centrale della medesima ovvero fondate sul credo religioso del richiedente nel senso di rivestire particolare importanza ai fini della propria identità religiosa siano, nel relativo paese d’origine, oggetto di un divieto penalmente sanzionato,
ovvero
b)
se occorra che il richiedente che professi attivamente una determinata dottrina religiosa dimostri altresì che le pratiche o condotte religiose prescritte da tale dottrina quale elemento centrale e costituenti, nel proprio paese d’origine, una pratica religiosa oggetto di divieto penalmente sanzionato, siano per il medesimo «particolarmente importanti» al fine di conservare la propria identità religiosa e, quindi, «irrinunciabili».
2)
Se l’articolo 9, paragrafo 3, in combinato disposto con articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che ai fini dell’accertamento di un timore fondato di persecuzione e di rischio effettivo («real risk») di persecuzione e sottoposizione a un trattamento disumano o degradante o a sanzione penale da parte di uno dei responsabili indicati nell’articolo 6 della direttiva 2011/95/UE e alla luce delle pratiche o delle condotte religiose prescritte da una dottrina religiosa che il richiedente professi attivamente e costituenti elemento centrale della stessa ovvero fondate sul credo religioso del richiedente nel senso di rivestire particolare importanza ai fini della propria identità religiosa e siano, nel relativo paese d’origine, oggetto di divieto penalmente sanzionato,
a)
sia necessaria una valutazione discrezionale del rapporto nel senso che il numero degli aderenti all’orientamento religioso del richiedente praticanti la propria fede in spregio al divieto debba essere posto a raffronto con il numero di atti di persecuzione effettivamente compiuti in conseguenza di tale suddetta pratica nel paese d’origine del richiedente, tenendo in considerazione elementi di incertezza e imprevedibilità eventualmente presenti nell’esercizio concreto dell’azione penale da parte dello Stato,
ovvero
b)
sia sufficiente che, nell’ambito della prassi dell’azione penale nel paese d’origine, sia dimostrabile l’effettiva applicazione delle disposizioni che, sotto la minaccia di una sanzione penale, vietino pratiche o condotte religiose prescritte da una dottrina religiosa che il richiedente professi attivamente e costituenti un elemento centrale o fondate sul credo religioso del richiedente nel senso di rivestire particolare importanza ai fini della sua identità religiosa.
3)
Se una disposizione del diritto processuale nazionale, secondo cui il giudice di merito è vincolato agli orientamenti di diritto del giudice di legittimità [nel caso di specie, l’articolo 144, paragrafo 6, del Verwaltungsgerichtsordnung (codice di procedura amministrativa; in prosieguo: il «VwGO»)], sia compatibile con il principio del primato del diritto dell’Unione laddove il giudice di merito intenda interpretare una disposizione di diritto dell’Unione discostandosi dall’orientamento espresso dal giudice di legittimità, ma tale interpretazione del diritto dell’Unione resti comunque preclusa, anche successivamente all’effettuazione di un rinvio pregiudiziale ex articolo 267, secondo comma, TFUE, dal vincolo, disposto dal diritto nazionale, agli orientamenti di diritto espressi dal giudice di legittimità.
(1) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU L 337, pag. 9).
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