15.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 198/23
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm (Svezia) il 1o aprile 2015 — George Karim/Migrationsverket
(Causa C-155/15)
(2015/C 198/31)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen
Parti
Ricorrente: George Karim
Resistente: Migrationsverket
Questioni pregiudiziali
1)
Se le nuove disposizioni sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva previste dal regolamento n. 604/2013 (1) (considerando 19 e articolo 27, paragrafi 1 e 5) implichino che ad un richiedente asilo debba essere parimenti riconosciuta la possibilità di contestare i criteri stabiliti al capo III del regolamento medesimo ai fini del trasferimento del richiedente in un altro Stato membro che abbia accettato di accoglierlo, ovvero se il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva possa essere limitato al solo diritto di verifica dell’esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza nello Stato membro in cui il richiedente debba essere trasferito (come affermato dalla Corte nella sentenza Abdullahi, C-394/12, EU:CE:2013:813).
2)
Nel caso in cui la Corte ritenesse possibile contestare i criteri indicati al capo III del regolamento n. 604/2013 il giudice del rinvio intende parimenti sottoporre alla Corte la seguente questione: se l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 escluda l’applicabilità del regolamento medesimo nel caso in cui il richiedente asilo abbia provato di aver soggiornato al di fuori del territorio degli Stati membri per un periodo non inferiore a tre mesi.
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, pag. 31).
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