15.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 198/24
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 1o aprile 2015 — SIA «Private Equity Insurance Group»/AS «Swedbank»
(Causa C-156/15)
(2015/C 198/32)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: SIA «Private Equity Insurance Group»
Convenuta: AS «Swedbank»
Questioni pregiudiziali
1)
Se le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 2002/47/CE (1) relativo all’escussione di una garanzia finanziaria, tenuto conto dei considerando 1 e 4 della stessa, debbano essere interpretate nel senso che si applicano unicamente ai conti utilizzati per le liquidazioni nei sistemi di liquidazione titoli, o nel senso che si applicano parimenti a qualsiasi conto aperto in una banca, compreso un conto corrente non utilizzato per le liquidazioni delle operazioni con titoli;
2)
Se le disposizioni degli articoli 8 e 3 della direttiva 2002/47/CE, tenuto conto dei considerando 3 e 5 della stessa, debbano essere interpretate nel senso che la direttiva si prefigge di garantire un trattamento prioritario, particolarmente favorevole agli enti creditizi nei casi di insolvenza dei loro clienti, soprattutto rispetto agli altri creditori di tali clienti, come i lavoratori, per quanto attiene ai crediti salariali, lo Stato, per quanto attiene ai crediti tributari, e i creditori privilegiati, i cui crediti sono tutelati da garanzie protette dalla fede pubblica mediante registrazione;
3)
Se si debba intendere l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2002/47/CE come una norma di armonizzazione minima o di armonizzazione completa, ossia se esso debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di estendere la suddetta disposizione a soggetti espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva;
4)
Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2002/47/CE sia una norma direttamente applicabile;
5)
Nel caso in cui l’obiettivo e la portata della direttiva 2002/47/CE risultino essere più limitati dell’obiettivo e della portata reali della legge nazionale, la cui adozione è stata formalmente giustificata con l’obbligo di trasporre la direttiva, se sia possibile avvalersi dell’interpretazione della suddetta direttiva per invalidare una clausola di garanzia finanziaria pignoratizia basata sulla legge nazionale, come quella controversa nel procedimento principale.
(1) Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168, pag. 43).
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