3.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 254/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 aprile 2015 — Franz Lesar
(Causa C-159/15)
(2015/C 254/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Franz Lesar.
Resistente: Ufficio del personale istituito presso il consiglio di amministrazione della Telekom Austria AG
Questioni pregiudiziali
Se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1) debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale — come quella oggetto del procedimento principale — secondo la quale i periodi di apprendistato e quelli compiuti in un rapporto di lavoro dipendente a contratto del Bund (Amministrazione Federale), soggetto al versamento di contributi previdenziali obbligatori, vengono contabilizzati, ai fini del calcolo dell’importo della pensione, a titolo di periodi precedenti all’entrata in servizio
a)
se compiuti successivamente al compimento del diciottesimo anno di età, fermo restando che, conformemente alla normativa previdenziale vigente, l’ente previdenziale verserà in tal caso al Bund, ai fini della contabilizzazione di detti periodi, un’indennità di trasferimento; laddove
b)
la contabilizzazione dei periodi medesimi resta esclusa qualora essi si collochino anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età, fermo restando che — in caso di mancata contabilizzazione — nessuna indennità di trasferimento sarà corrisposta al Bund per detti periodi e i contributi versati dall’assicurato all’ente previdenziale saranno rimborsati al medesimo, tenendo, segnatamente, conto del fatto che, in caso di successiva contabilizzazione di tali periodi ai fini del calcolo della pensione, imposta dalla normativa dell’Unione, sussisterebbe la possibilità che l’ente previdenziale chieda al dipendente pubblico interessato il rimborso dell’importo restituito oltre al rischio che insorga a posteriori l’obbligo per l’ente previdenziale di versare al Bund l’indennità di trasferimento.
(1) GU L 303, pag. 16.
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