6.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 221/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 27aprile 2015 — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl
(Causa C-191/15)
(2015/C 221/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation
Convenuta: Amazon EU Sàrl
Questioni pregiudiziali
1)
Se la legge applicabile a un’azione inibitoria a norma della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (1), debba essere individuata in base all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (in prosieguo: il regolamento «Roma II») (2) quando l’azione è diretta contro l’impiego di clausole contrattuali abusive da parte di un’impresa avente la propria sede in uno Stato membro che stipula contratti di commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri, in particolare nello Stato del giudice adito.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
2.1.
Se per paese in cui il danno si verifica (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II) si debba intendere ogni Stato verso il quale è diretta l’attività commerciale dell’impresa convenuta, cosicché le clausole controverse devono essere esaminate in base alla legge dello Stato del giudice adìto qualora un ente a ciò legittimato promuova un’azione contro l’impiego di tali clausole nei rapporti commerciali con consumatori residenti in tale paese.
2.2.
Se sussistano collegamenti manifestamente più stretti (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II) con la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa convenuta qualora le condizioni contrattuali di quest’ultima prevedano che i contratti da essa stipulati siano soggetti alla legge di detto Stato.
2.3.
Se da una siffatta clausola sulla scelta della legge applicabile derivi, per altri motivi, che l’esame delle clausole contrattuali contestate debba avvenire sulla base della legge dello Stato in cui l’impresa convenuta ha la propria sede.
3)
In caso di risposta negativa alla prima questione:
Come debba essere allora individuata la legge applicabile all’azione inibitoria.
4)
A prescindere dalla risposta alle questioni che precedono:
4.1.
Se una clausola contenuta nelle condizioni contrattuali generali, secondo cui un contratto di commercio elettronico concluso tra un consumatore e un’impresa avente la propria sede in un altro Stato membro è soggetto alla legge dello Stato in cui quest’ultima ha sede, sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (3).
4.2.
Se il trattamento dei dati personali da parte di un’impresa che stipula contratti di commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri sia soggetto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (4), nonché alla libera circolazione di tali dati, a prescindere dalla legge altrimenti applicabile, soltanto alla legge dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento dell’impresa nel quale avviene il trattamento, o se detta impresa sia tenuta anche all’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati degli Stati membri verso i quali dirige la propria attività commerciale.
(1) GU L 110, pag. 30.
(2) GU L 199, pag. 40.
(3) GU L 95, pag. 29.
(4) GU L 281, pag. 31.
Full & Egal Universal Law Academy