22.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 205/24
Impugnazione proposta il 27 aprile 2015 da Tarif Akhras avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015, nella causa T-579/11, Tarif Akhras/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-193/15 P)
(2015/C 205/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tarif Akhras (rappresentanti: S. Millar, S Ashley, solicitors, D. Wyatt QC, R. Blakeley, barrister)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare parzialmente la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015 nella causa T-579/11 Tarif Akhras/Consiglio dell’Unione europea;
—
annullare gli atti del 23 marzo 2012 e successivi a tale data, impugnati nella causa T-579/11, nei limiti in cui riguardano il ricorrente;
—
condannare il Consiglio alle spese relative all’impugnazione e a quelle afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.
In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che il Consiglio poteva legittimamente applicare la presunzione secondo cui il ricorrente ha tratto vantaggio dalle politiche del regime e/o lo ha sostenuto; inoltre, il Tribunale non ha applicato la corretta valutazione, vale a dire, se i fatti accertati costituivano un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per dimostrare che il ricorrente ha tratto vantaggio dalle politiche del regime e/o lo ha sostenuto.
In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha snaturato gli elementi di prova rilevanti ai fini della questione se il ricorrente ha tratto vantaggio dalle politiche del regime e/o lo ha sostenuto, i quali, se non fossero stati così snaturati, avrebbero dimostrato che il ricorrente non ha sostenuto il regime né ha tratto vantaggio dalle sue politiche.
Se il Tribunale non avesse applicato la presunzione e/o avesse applicato la corretta valutazione e/o non avesse snaturato gli elementi di prova summenzionati, avrebbe annullato gli atti del 23 marzo 2012 e quelli successivi, impugnati nella causa T-579/11.
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