10.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 262/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 29 aprile 2015 — Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
(Causa C-199/15)
(2015/C 262/02)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Ciclat Soc. Coop.
Resistenti: Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
Questione pregiudiziale
Se l’art. 45 della direttiva 18/2004 (1), letto anche alla luce del principio di ragionevolezza, nonché gli artt. 49, 56 del TFUE, ostino ad una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura d’appalto sopra soglia, consenta la richiesta d’ufficio della certificazione formata dagli istituti previdenziali (DURC) ed obblighi la stazione appaltante a considerare ostativa una certificazione dalla quale si evince una violazione contributiva pregressa ed in particolare sussistente al momento della partecipazione, tuttavia non conosciuta dall’operatore economico — il quale ha partecipato in forza di un DURC positivo in corso di validità — e comunque non più sussistente al momento dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio.
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
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