13.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 228/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’ Augstākā tiesa (Lettonia) il 4 maggio 2015 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Latspas»
(Causa C-204/15)
(2015/C 228/08)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests
Altra parte nel procedimento: SIA «Latspas»
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (1), che istituisce un codice doganale comunitario, debba interpretarsi nel senso che il metodo stabilito nel suddetto articolo si applica anche quando l'importazione delle merci e la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità si siano verificate come conseguenza del fatto che durante la procedura di transito le stesse sono state sottratte al controllo doganale, trattandosi di merci soggette a dazi all’importazione, e non sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, bensì per l’esportazione al di fuori della stessa.
2)
Se l'espressione «nell'ordine», di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, in relazione al diritto ad una buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e congiuntamente al principio di motivazione degli atti amministrativi, debba interpretarsi nel senso che, per potere concludere per l'applicazione del metodo di cui all'articolo 31, l'amministrazione doganale ha l'obbligo di addurre in ciascun atto amministrativo la motivazione per cui nelle circostanze concrete della fattispecie non possono utilizzarsi i metodi di determinazione del valore delle merci in dogana di cui agli articoli 29 e 30.
(1) GU L 302, pag. 1.
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