10.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 262/3
Impugnazione proposta il 4 maggio 2015 dalla Nissan Jidosha KK avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 marzo 2015, causa T-572/12, Nissan Jidosha KK/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-207/15 P)
(2015/C 262/04)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nissan Jidosha KK (rappresentanti: B. Brandreth, barrister, D. Cañadas Arcas, abogada)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la decisione del Tribunale del 4 marzo 2015 (causa T-572/12);
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso del 6 settembre 2012 (procedimento R 2469/2011-1);
—
condannare l’UAMI alle spese della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 47 del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario (1). In particolare, esso ha erroneamente ritenuto che l’articolo 47 non consenta domande di rinnovo consecutive. Oltre ad aver erroneamente interpretato l’articolo 47 del regolamento sul marchio comunitario, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 48 del regolamento sul marchio comunitario nel ritenere che esso si applicasse solo al segno di cui al marchio comunitario.
a.
L’interpretazione dell’articolo 47, paragrafo 3, da parte del Tribunale, è contraddittoria.
b.
L’interpretazione dell’articolo 47, paragrafo 3, da parte del Tribunale, implica una rinuncia di fatto a parte del marchio in condizioni contrarie a quelle previste all’articolo 50 del regolamento n. 207/2009.
c.
Il requisito della certezza del diritto invocato dal Tribunale emerge dalle azioni intraprese dall’UAMI. Esso non discende dall’interpretazione dell’articolo 47, paragrafo 3, data dal Tribunale e la certezza del diritto è ugualmente possibile secondo l’interpretazione della ricorrente. Nel caso di specie, le azioni dell’UAMI sono state condotte sul fondamento che vi era stata una rinuncia al marchio, circostanza che il Tribunale ha ritenuto fosse un errore di diritto.
d.
L’interpretazione dell’articolo 47, paragrafo 3, da parte della ricorrente non è preclusa dal tenore letterale di tale articolo.
e.
L’interpretazione dell’articolo 48 giunge erroneamente alla conclusione che tale articolo riguardi solo il segno da cui è composto il marchio comunitario.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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