27.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 245/6
Impugnazione proposta l’8 maggio 2015 da Orange, già France Télécom avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 febbraio 2015, causa T-385/12, Orange/Commissione
(Causa C-211/15 P)
(2015/C 245/09)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Orange, già France Télécom (rappresentanti: S. Hautbourg e S. Cochard-Quesson, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la sentenza impugnata;
—
statuire definitivamente sul merito conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte e accogliere le conclusioni depositate da Orange in primo grado;
—
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
—
condannare la Commissione alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce diversi motivi.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto allorché ha constatato che i criteri che consentono di ammettere la qualificazione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE erano soddisfatti. Il Tribunale avrebbe, da un lato, commesso un errore di diritto nel ritenere che Orange avesse beneficiato di un vantaggio, nonostante la misura fosse diretta a eliminare lo svantaggio strutturale che sarebbe risultato dal mantenimento di quanto disposto dalla legge del 1990 e a consentire l’emergere di una piena concorrenza nel contesto della totale liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni. Dall’altro lato, la ricorrente contesta altresì al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto non necessario nel caso di specie, per confermare il carattere selettivo della misura controversa, verificare se questa fosse idonea ad introdurre differenziazioni tra operatori che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga, nonostante, nelle circostanze della fattispecie, nessun’altra impresa potesse essere inclusa nell’ambito di riferimento utilizzato dalla Commissione. Infine, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di motivazione e avrebbe commesso un errore di diritto, in quanto non ha effettuato alcuna analisi degli argomenti dedotti dalla ricorrente per ritenere che la misura non fosse in grado di falsare o minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nel fare proprie le analisi della Commissione relative alla valutazione della compatibilità della misura in questione. Il Tribunale avrebbe, da un lato, violato il suo obbligo di motivazione e snaturato i fatti nell’affermare che l’articolo 30 della legge del 1996, come modificata, non prevedeva alcunché circa la finalità del contributo forfettario eccezionale e che non è in contrasto quindi con la conclusione della Commissione secondo la quale il contributo forfettario eccezionale non costituiva un onere sociale per l’impresa. Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di motivazione poiché ha fatto sue le valutazioni della Commissione e si è limitato a constatare la non applicabilità del precedente «La Poste» a France Télécom (Orange).
Infine, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto nella valutazione del periodo durante il quale l’aiuto definito nella decisione è neutralizzato dal contributo forfettario eccezionale. In particolare, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti ed avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della decisione impugnata allorché ha confermato che la soppressione degli oneri di compensazione e di sovracompensazione faceva parte dell’aiuto definito all’articolo 1 della decisione impugnata.
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