27.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 245/7
Impugnazione proposta l’8 maggio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 febbraio 2015, causa T-188/12, Patrick Breyer/Commissione europea
(Causa C-213/15 P)
(2015/C 245/10)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e H. Krämer, agenti)
Altra parte nel procedimento: Patrick Breyer, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
statuire definitivamente sulla controversia e respingere il ricorso;
—
condannare il ricorrente in primo grado alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede di annullare la sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015, causa T-188/12, Breyer/Commissione, nella parte in cui il Tribunale ha annullato in parte qua la decisione della Commissione del 3 aprile 2012 che aveva rifiutato di concedere al ricorrente in primo grado l’accesso integrale a documenti attinenti alla trasposizione della direttiva 2006/24 (1) da parte della Repubblica d’Austria nonché a documenti riguardanti la causa oggetto della sentenza del 29 luglio 2010, Commissione/Austria (2), là dove detta decisione aveva negato l’accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di tale causa.
Il ricorrente in primo grado ha fondato la sua domanda di annullamento, tra l’altro, della decisione controversa, su un unico motivo, vertente in sostanza su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 (3). Secondo la Commissione, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui essa aveva negato l’accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito della causa sopra menzionata. Riguardo al motivo di ricorso dedotto, il Tribunale ha affermato, essenzialmente, che le memorie in discussione costituiscono documenti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 e pertanto rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento, e che l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE non osta all’applicazione del regolamento n. 1049/2001 a tali memorie a motivo del loro carattere peculiare.
La Commissione fonda la sua impugnazione su un unico motivo, mediante il quale contesta l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE sulla cui base il Tribunale ha deciso, in conclusione, che tale disposizione non osta all’applicazione del regolamento n. 1049/2001 alle memorie in discussione a motivo del loro carattere peculiare.
(1) Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).
(2) C 189/09, EU:C:2010:455.
(3) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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