13.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 228/7
Ricorso proposto il 12 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-220/15)
(2015/C 228/09)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec e A.C. Becker, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE (1), avendo essa stabilito, nella Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz [Primo regolamento attuativo della legge sugli esplosivi] (1. SprengV), che, in aggiunta a quanto prescritto dalla citata direttiva, gli articoli pirotecnici, ancorché già sottoposti a verifica di conformità, devono essere assoggettati prima della loro immissione in commercio al procedimento previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, della 1. SprengV, e che la Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung [Istituto federale per la ricerca e la verifica dei materiali] è autorizzata, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, quinto periodo, della 1. SprengV, a verificare e, se del caso, a modificare le istruzioni d’uso di tutti gli articoli pirotecnici;
—
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Secondo la Commissione, il presente ricorso è inteso ad accertare se ed entro quali limiti gli Stati membri possano imporre, a carico dei produttori e degli importatori di articoli pirotecnici ai sensi della direttiva 2007/23/CE, anche per quei prodotti che, come attestato da un contrassegno con la marcatura CE, soddisfino i requisiti essenziali previsti dalla direttiva, ulteriori requisiti nazionali ai fini dell’immissione in commercio di tali articoli. A suo dire, la disciplina contestata non introduce alcun requisito sostanziale per tali prodotti, ma prevede solo un procedimento integrativo, che si frappone all’ingresso sul mercato nel territorio dello Stato convenuto.
Infatti, tale Stato esige, malgrado l’esistenza di un’attestazione di conformità, che tutti gli articoli pirotecnici ai sensi della direttiva 2007/23/CE vengano denunciati presso un istituto federale designato dalla legge, il quale rilascia un numero identificativo a conferma dell’avvenuta denuncia. Questa procedura potrebbe comportare tra l’altro, oltre ad un dispendio di tempo non trascurabile, anche il pagamento di diritti amministrativi, nonché la consegna di campioni di prova. La Commissione ritiene che la necessità di espletare un procedimento siffatto costituisca una violazione della libertà di circolazione garantita dall’articolo 6 della direttiva 2007/23/CE per tutti gli articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della direttiva.
Secondo la ricorrente, la situazione non sarebbe mutata neppure con l’approvazione della direttiva 2013/29/UE (2), che ha abrogato la direttiva 2007/23/CE con effetto dal 1o luglio 2015. Infatti, da un lato, il periodo di tempo da considerare per la valutazione dell’esistenza di un inadempimento sarebbe quello fino alla scadenza del termine indicato nel parere motivato (nel caso di specie il 27 marzo 2014). Dall’altro, la direttiva 2013/29/UE conterrebbe, all’articolo 4, paragrafo 1, una previsione identica a quella dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE, a garanzia della libera circolazione di tutti gli articoli pirotecnici che rispondono ai requisiti del diritto dell’Unione.
Pertanto, la violazione di diritto da parte dello Stato convenuto su cui verte l’odierno ricorso consisterebbe in sostanza nell’imposizione — illegittima a parere della Commissione — di un requisito procedurale ulteriore rispetto ai requisiti armonizzati stabiliti dal diritto dell’Unione ai fini dell’immissione in commercio degli articoli pirotecnici. In quanto condizione procedurale, la disciplina contestata potrebbe a prima vista dare l’impressione di determinare solamente un limitato ritardo nella commercializzazione di detti prodotti in singoli casi. Tuttavia, gli effetti pratici di tale disciplina non dovrebbero essere sottovalutati. In proposito, si dovrebbe tener conto anzitutto del fatto che lo Stato convenuto rappresenta uno dei maggiori, se non il maggiore, mercato per la vendita di articoli pirotecnici nel mercato interno. Si dovrebbe poi considerare che sul territorio della parte convenuta determinati articoli pirotecnici possono essere consegnati ai consumatori solamente una volta all’anno, e solo per un periodo limitato, per cui la dimensione temporale di tale ingresso sul mercato assumerebbe un significato tanto più rilevante. A tal proposito si dovrebbe infine osservare che la disciplina qui contestata viene attuata in base al diritto nazionale dalla medesima autorità che è altresì autorizzata, quale organismo notificato ai sensi della direttiva 2007/23/CE, a svolgere le verifiche di conformità. La previsione di un procedimento aggiuntivo nel diritto nazionale dello Stato convenuto attribuirebbe dunque a detta autorità un vantaggio concorrenziale rispetto agli organismi notificati di altri Stati membri. Secondo la Commissione, considerati tali effetti pratici della disciplina contestata, la presente causa non riguarda affatto la mera valutazione giuridica di principio di un impedimento per gli operatori economici alla commercializzazione di prodotti che sono già stati reputati conformi ai requisiti del diritto dell’Unione da un organismo notificato diverso dall’organismo notificato tedesco.
(1) Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 154, pag. 1).
(2) Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (GU L 178, pag. 27).
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