27.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 245/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék (Ungheria) il 15 maggio 2015 — Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services
(Causa C-222/15)
(2015/C 245/12)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Pécsi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Hőszig Kft.
Convenuta: Alstom Power Thermal Services
Questioni pregiudiziali
I.
In relazione al regolamento (CE) n. 593/2008 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [in prosieguo: il «regolamento n. 593/2008»]:
1)
Se il giudice di uno Stato membro possa interpretare l’espressione «dalle circostanze risulta» di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, nel senso che l’esame «delle circostanze da prendere in considerazione» per stabilire se sia ragionevole credere che un contraente non abbia dato il proprio consenso secondo la legge del paese in cui ha la residenza abituale, deve riferirsi alle circostanze della conclusione del contratto, all’oggetto e all’esecuzione di quest’ultimo.
1.1.
Se l’effetto cui si riferisce l’articolo 10, paragrafo 2, derivante dalla situazione descritta al precedente punto 1, debba essere interpretato nel senso che, avendo un contraente fatto riferimento [alla legge del suo paese di residenza abituale], qualora, dalle circostanze di cui tener conto, risulti che la manifestazione del consenso alla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1 non sarebbe stato un effetto ragionevole del comportamento del contraente, il giudice debba verificare l’esistenza e la validità della clausola contrattuale in base alla legge del paese della residenza abituale del contraente autore di detto riferimento.
2)
Se il giudice di detto Stato membro possa interpretare l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008 nel senso che il giudice — tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso di specie — può valutare discrezionalmente se, alla luce delle circostanze da prendere in considerazione, la manifestazione del consenso alla legge applicabile ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, non fosse un effetto ragionevole del comportamento del contraente.
3)
Nel caso in cui — conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008 — un contraente si riferisca alla legge del paese in cui risiede abitualmente al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, se il giudice di uno Stato membro debba prendere in considerazione la legge del paese della residenza abituale di detto contraente, nel senso che, in base a tale legge e alle menzionate «circostanze», non era ragionevole da parte di tale contraente dare il proprio consenso alla legge designata nel contratto.
3.1.
In tale caso, se sia contraria al diritto comunitario l’interpretazione del giudice di uno Stato membro secondo cui l’esame delle «circostanze» effettuato al fine di stabilire se si possa ragionevolmente credere che il consenso non sia stato dato, si riferisce alle circostanze della conclusione del contratto, all’oggetto e all’esecuzione di quest’ultimo.
II.
In relazione al regolamento (CE) n. 44/2001 (2) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I) [in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001»]:
1.
Se risulti contraria all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 l’interpretazione del giudice di uno Stato membro, secondo cui è necessario designare un giudice specifico o se — alla luce del considerando 14 di detto regolamento — sia sufficiente che dalla formulazione si deduca inequivocabilmente la volontà o l’intenzione delle parti.
1.1
Se sia compatibile con l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 l’interpretazione del giudice di uno Stato membro secondo cui una clausola attributiva di competenza inclusa nelle condizioni generali del contratto da uno dei contraenti, con la quale le parti hanno stabilito che le liti derivanti o connesse alla validità, all’esecuzione o alla chiusura di un ordine, che non possano essere risolte amichevolmente tra le parti, rimarranno assoggettate alla competenza esclusiva e definitiva dei giudici di una città di un determinato Stato membro — segnatamente il foro di Parigi — è sufficientemente precisa, poiché dalla sua formulazione — alla luce del considerando 14 del regolamento in questione — si deduce inequivocabilmente la volontà o l’intenzione delle parti in relazione allo Stato membro designato.
(1) GU L 177, pag. 6.
(2) GU 2001, L 12, pag. 1.
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