13.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 228/8
Impugnazione proposta il 15 maggio 2015 dalla Rose Vision, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 marzo 2015, causa T-45/13, Rose Vision e Seseña/Commissione
(Causa C-224/15 P)
(2015/C 228/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Rose Vision, S.L. (rappresentante: J.J. Marín López, abogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 marzo 2015, Rose Vision e Seseña/Commissione, T-45/13, EU:T:2015:138;
—
dichiarare la nullità della sospensione dei pagamenti adottata dalla Commissione e da altri organi dell’Unione (in particolare, l’Agenzia esecutiva per la ricerca) nell’ambito delle revisioni contabili 11-INFS-025 e 11-BA119-016, con le conseguenze indicate al punto 51 dell’impugnazione;
—
dichiarare che la Commissione ha violato quanto pattuito nel contratto di sovvenzione del progetto FutureNEM relativamente all’obbligo di riservatezza, motivo per cui la Commissione deve risarcire la Rose Vision nei termini precisati al punto 93 dell’impugnazione;
—
dichiarare che si configura una responsabilità extracontrattuale in capo alla Commissione nei confronti della Rose Vision per averla inclusa nella categoria di avvisi W2 del sistema di allarme rapido (SAR) stabilito dalla decisione 2008/969/CE (1), Euratom, sul SAR ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive, e per aver sospeso i pagamenti, motivo per cui deve risarcirle i danni patrimoniali o economici e i danni morali di cui al punto 122 dell’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
1.
Errore di diritto consistente nel ritenere che sussistesse una proroga del termine stabilito al paragrafo 5 del punto II.22 delle condizioni generali FP7 per la presentazione dei rapporti definitivi di audit 11-INFS-025 e 11-BA119-016 (punti 93 e 95 della sentenza impugnata) e che la Commissione non avesse violato l’accordo di sovvenzione (punto 97 della sentenza impugnata).
2.
Errore di diritto consistente nel non aver motivato l’affermazione secondo cui la bozza di rapporto di audit 11-INFS-025 «metteva già in evidenza la sussistenza di determinate spese di personale non sovvenzionabili, nonché la violazione di determinati accordi contrattuali, circostanza confermata nella versione definitiva del suddetto rapporto di audit» (punto 99 della sentenza impugnata).
3.
Errore di diritto consistente nell’affermare, con riferimento al rapporto di audit 11-INFS-025, che la Rose Vision «non ha presentato alcun elemento che consenta di mettere in dubbio le conclusioni di tale rapporto di audit» (punto 101 della sentenza impugnata) e che la Commissione non ha violato l’accordo di sovvenzione (punto 102 della sentenza impugnata).
4.
Errore di diritto consistente nel negare la sussistenza di una violazione di quanto pattuito nel contratto di sovvenzione del progetto FutureNEM relativamente all’obbligo di riservatezza (punto 104 della sentenza impugnata).
5.
Errore di diritto consistente nel negare la responsabilità dell’Unione per i danni risultanti dall’inserimento della Rose Vision nella categoria di avvisi W2 del sistema di allarme rapido (SAR) stabilito dalla decisione 2008/969/CE, e dalla sospensione dei pagamenti alla Rose Vision (punto 120 della sentenza impugnata).
(1) GU L 344, pag. 125.
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