3.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 254/7
Impugnazione proposta il 18 maggio 2015 dalla Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruit Diffusion avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione), del 25 marzo 2015, causa T-378/13, APAL e Star Fruit/UAMI
(Causa C-226/15 P)
(2015/C 254/10)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruit Diffusion (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni delle ricorrenti
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annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 marzo 2015 nella causa T-378/13, EU:T:2015:186, nella parte in cui ha respinto il ricorso delle ricorrenti volto, in via principale, alla riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 maggio 2013 nel procedimento R 1215/2011-4;
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riformare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 maggio 2013 nel procedimento R 1215/2011-4, nel senso che il ricorso proposto dalle ricorrenti è fondato, e, di conseguenza, deve essere accolta l’opposizione delle ricorrenti alla registrazione della domanda di marchio comunitario ENGLISH PINK no 8610768;
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condannare l’Ufficio a sopportare la totalità delle spese della ricorrente relative sia al procedimento d’impugnazione sia a quello di primo grado.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti deducono i seguenti motivi.
In primo luogo, le ricorrenti ritengono che sia il Tribunale sia la commissione di ricorso abbiano violato il principio generale dell’autorità di cosa definitivamente giudicata tra le stesse parti da un tribunale di marchi comunitari in applicazione del regolamento (CE) no 207/2009 sul marchio comunitario («RMC») (1), nonché i principi generali di certezza del diritto, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.
In secondo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato l’articolo 65, paragrafo 3, del medesimo regolamento, non riformando la decisione dell’Ufficio.
Infine, le ricorrenti ritengono che lo stato degli atti consenta alla Corte di giudicare, e la invitano ad applicare l’articolo 61, rimo comma, dello Statuto della Corte.
(1) GU L 78, pag. 1.
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