21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/15
Impugnazione proposta il 19 maggio 2015 da Robert Aubineau, e a. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 marzo 2015, cause T-195/11, T-458/11, T-448/12 e T-41/13, Cahier e a./Consiglio e Commissione
(Causa C-227/15 P)
(2015/C 311/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Robert Aubineau e a.
Altre parti nel procedimento: Consiglio, Commissione, Francia
Conclusioni dei ricorrenti
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Annullare la sentenza che rifiuta di riconoscere il divieto per i produttori distillatori di procedere essi stessi alla distillazione dei loro vini prodotti in eccesso rispetto ai quantitativi normalmente vinificati, con la motivazione che potevano chiedere un’autorizzazione e, a tal fine, diventare precedentemente distillatori.
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Annullare la sentenza che rifiuta di riconoscere il carattere discriminatorio del regolamento (CE) n. 1623/2000 (1), che non attribuisce gli stessi diritti ai produttori di acquavite.
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Annullare la sentenza che rifiuta di riconoscere il comportamento illecito e la responsabilità delle istituzioni che hanno adottato una normativa incompatibile con il principio di non discriminazione, che figura come principio generale del diritto dell’Unione nella giurisprudenza della Corte e nell’articolo 40 TFUE, qualora essa contempli un’organizzazione comune di mercato come avviene nel caso di specie.
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Annullare la sentenza che rifiuta di riconoscere il danno subito dai ricorrenti a causa di un regolamento che si presta a una duplice interpretazione, regolamento che ha indotto tutti i giudici nazionali a sanzionare severamente i ricorrenti. Tale duplice interpretazione è la conseguenza diretta di un testo di cui è responsabile il suo autore, che, nel caso di specie, è la Commissione.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione i ricorrenti deducono quattro motivi.
In primo luogo, chiedono alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale che rifiuta di riconoscere il carattere discriminatorio del regolamento n. 1623/2000, il quale non conferisce gli stessi diritti ai produttori di acquavite.
In secondo luogo, essi ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto rifiutando di riconoscere il comportamento illecito e la responsabilità delle istituzioni che hanno adottato e interpretato una normativa incompatibile con il principio di non discriminazione, che figura come principio generale del diritto dell’Unione nella giurisprudenza della Corte e nell’articolo 40 TFUE, qualora essa contempli un’organizzazione comune di mercato come avviene nel caso di specie.
In terzo luogo, i ricorrenti contestano al Tribunale di non avere riconosciuto il danno da essi subito. La duplice possibile interpretazione del regolamento n. 1623/2000 ha indotto i giudici nazionali a sanzionare severamente i ricorrenti e, di conseguenza, tale illegittimità è la causa stessa del danno subito.
Infine, essi contestano al Tribunale di aver violato il senso e la portata dell’articolo 65 del regolamento, che prevede formalità specifiche per i produttori che dispongono di propri impianti di distillazione e che hanno l’intenzione di procedere alla distillazione obbligatoria dei loro vini prodotti in eccesso rispetto ai quantitativi normalmente vinificati.
(1) Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 194, pag. 45).
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