10.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 262/6
Impugnazione proposta il 20 maggio 2015 dalla ultra air GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 marzo 2015, causa T-377/13, ultra air GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-232/15 P)
(2015/C 262/09)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ultra air GmbH (rappresentante: R. König, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Donaldson Filtration Deutschland GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 marzo 2015, causa T-377/13, nella parte in cui il Tribunale dell’Unione europea non ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 maggio 2013 (procedimento R 1100/2011-4);
—
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce due motivi:
1. Primo motivo: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 (1)
a)
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sarebbe stato violato, in primo luogo, in quanto l’asserito significato descrittivo del marchio «ultra.air ultrafilter» nel senso di «aria di eccellente qualità ottenuta mediante Utrafilter» non emergerebbe dal marchio, ai sensi dei punti 18 e 19 della decisione impugnata, direttamente e senza ulteriore riflessione. Al punto 19 il Tribunale ha dichiarato che «ultra.air» non ha, di per sé, alcun significato concreto e non descrive né una qualità né una caratteristica. Il Tribunale desume il presunto significato descrittivo del marchio solo supponendo che il pubblico di riferimento non valuti l’indicazione «ultra.air» così come gli si presenta, ma la completi con termini descrittivi di qualità quali «puro» o «raffinato».
b)
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sarebbe violato, in secondo luogo, con riferimento ai prodotti «apparecchi e impianti per filtrare liquidi», in quanto il diverso significato descrittivo considerato dal Tribunale dell’espressione «ultra.air ultrafilter» nel senso di «risultato di filtrazione di eccellente qualità ottenuto mediante Utrafilter» a maggior ragione non emergerebbe dal marchio direttamente e senza ulteriore riflessione. Lo stesso Tribunale giungerebbe a tale diverso significato solo attraverso numerosi passaggi: in primo luogo, il pubblico di riferimento dovrebbe intendere «ultra.air ultrafilter» nel senso di «aria di eccellente qualità prodotta mediante Utrafilter». In secondo luogo esso dovrebbe giungere alla conclusione che tale asserito significato non è descrittivo degli apparecchi e impianti per filtrare liquidi oggetto d’esame, bensì degli apparecchi e impianti per filtrare l’aria. In terzo luogo, esso dovrebbe, poi, astrarre il significato concreto veicolato da «ultra.air ultrafilter» per arrivare a «risultato di filtrazione di eccellente qualità ottenuto mediante Utrafilter». Il presunto significato ottenuto mediante tali passaggi presenterebbe molte parole che non compaiono nel marchio («risultato di filtrazione», «eccellente qualità») e tralascerebbe parole invece presenti («aria»).
2. Secondo motivo: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sarebbe stato violato per gli stessi motivi esposti in riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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