Causa C-239/15 P: Impugnazione proposta il 22 maggio 2015 dalla RFA International, LP avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 marzo 2015, causa T-466/12, RFA International, LP/Commissione europea
C2702015IT1520120150522IT0019152162
Impugnazione proposta il 22 maggio 2015 dalla RFA International, LP avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 marzo 2015, causa T-466/12, RFA International, LP/Commissione europea
(Causa C-239/15 P)2015/C 270/19Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: RFA International, LP (rappresentanti: B. Evtimov, avvocato, Prof. D. O’Keeffe, Solicitor, E. Borovikov, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale;
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statuire in modo definitivo sui motivi dell’azione di annullamento della ricorrente, qualora la fase del procedimento lo consenta, e annullare parzialmente le decisioni impugnate in primo grado;
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in subordine, rinviare la causa al Tribunale ai fini di un nuovo esame;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che, nella sua sentenza, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione nella sua valutazione dei motivi della ricorrente nel modo seguente:
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Il Tribunale ha errato nella sua valutazione giuridica della posizione della Commissione circa la rilevanza di un’entità economica unica (un dipartimento di vendita integrato del produttore esportatore, situato al di fuori del paese di esportazione) ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 ( 1 ) («il regolamento antidumping di base») e ha commesso un errore di diritto nell’astenersi dallo statuire sugli argomenti della ricorrente basati sulla giurisprudenza Interpipe e Nikopolsky, compromettendo così il diritto della stessa al controllo giurisdizionale,
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Il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in particolare, nella valutazione della giurisprudenza esaminata, per aver posto l’onere della prova riguardante l’entità dell’importo dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, a carico della parte interessata che sostiene che l’adeguamento sia eccessivo sulla base della dimostrazione dell’esistenza di un’entità economica unica;
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Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’esistenza di un’entità economica unica non era in discussione nelle decisioni impugnate e dinanzi al Tribunale, e nel fondare la propria sentenza sulla premessa secondo la quale il rigetto da parte della Commissione dell’esistenza di un’entità economica unica non era contenuto nel testo delle decisioni impugnate; il Tribunale ha omesso di valutare che tale rigetto da parte della Commissione era stato fatto nell’inchiesta di riesame intermedio parallela condotta conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, relativa alle stesse importazioni e riguardante lo stesso periodo d’inchiesta.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata), GU L 343, pag. 51.
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