21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/16
Impugnazione proposta il 26 maggio 2015 da Emsibeth SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 26 marzo 2015, causa T-596/13, Emsibeth/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)
(Causa C-251/15 P)
(2015/C 311/21)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Emsibeth SpA (rappresentante: A. Arpaia, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata (sentenza del Tribunale dell’Unione europea 26 marzo 2015, causa T-596/13);
—
decidere la causa nel merito;
—
condannare l’UAMI alle spese, comprese quelle sostenute in primo grado.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca la violazione o l’erronea applicazione dell’articolo 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1). In particolare, la sentenza non appare condivisibile in relazione ai criteri con i quali il Tribunale ha valutato i concetti di (i) pubblico di riferimento, di identità o somiglianza dei (ii) prodotti e dei (iii) marchi nonché (iv) la sussistenza di un rischio di confusione tra i due marchi.
(i)
La sentenza impugnata risulta affetta da incoerenza nella parte in cui, pur avendo attribuito al consumatore medio — individuato come il pubblico di riferimento — le caratteristiche di essere «ben informato nonché cauto e osservatore», tuttavia, nel momento in cui procede a valutare in concreto l’effettiva capacità di quest’ultimo di discernere due marchi palesemente differenti, lo considera un soggetto del tutto superficiale ed incapace di svolgere autonomamente valutazioni di lieve difficoltà.
(ii)
La sentenza impugnata appare in violazione della giurisprudenza comunitaria che afferma che, nel valutare la somiglianza tra i beni, debbano essere presi in considerazione tutti i fattori rilevanti relativi a tali beni tra i quali, la natura, la destinazione, l’impiego, la concorrenzialità o complementarità, nonché i canali di distribuzione dei prodotti. Il Tribunale non ha in realtà considerato alcuno di tali fattori riducendo la propria valutazione al semplice rilievo che i prodotti per colorare e decolorare i capelli sarebbero «inclusi» nei cosmetici e che pertanto tali prodotti devono essere considerati identici.
(iii)
La sentenza impugnata risulta affetta da errore nella parte in cui nel confronto tra un marchio denominativo ed uno complesso non ha dato sufficiente rilievo agli elementi figurativi del secondo marchio, non presenti nel primo ed idonei a distinguere i due segni, riducendo la propria valutazione al confronto tra le sole parti denominative.
Le sentenza impugnata inoltre ha erroneamente escluso dal confronto la prima parola del marchio anteriore (Mc) e non ha considerato che tale prefisso, ove anteposto ad un nome e alla luce della sua ampia diffusione, viene comunemente considerato un patronimico di origine scozzese e pertanto pronunciato in lingua inglese da tutto il pubblico di riferimento e non solo dalla parte anglosassone dello stesso.
(iv)
La sentenza impugnata risulta affetta da errore nella parte in cui, pur in presenza di numerose differenze tra i due marchi in comparazione, ha considerato sussistente un rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, p. 1)
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