7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/19
Impugnazione proposta il 28 maggio 2015 dalla Naazneen Investments Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 marzo 2015, causa T-250/13, Naazneen Investments Limited/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-252/15 P)
(2015/C 294/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Naazneen Investments Ltd (rappresentanti: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin, I. Rohr, Rechtsanwältin)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Energy Brands, Inc.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 18 marzo 2015, causa T-250/13,
—
annullare la decisione della commissione di ricorso, procedimento R-1101/2011-2, o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale, se necessario;
—
condannare l’UAMI alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia, al Tribunale e alla commissione di ricorso, e
—
qualora la Should Energy Brands, Inc. intervenga nel procedimento, condannarla alle proprie spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretare il campo d’applicazione degli articoli 75 e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (1), non ha svolto una valutazione complessiva corretta e completa di tutte le prove fornite e di tutte le circostanze rilevanti della fattispecie — o ha erroneamente negato che la commissione di ricorso aveva omesso di farlo — e non ha tenuto conto a sufficienza, ovvero erroneamente applicato, i principi della giurisprudenza. Inoltre, i fatti sono stati snaturati in relazione a molte delle sue constatazioni.
I. Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009
Il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che la commissione di ricorso aveva adeguatamente motivato la sua decisione. In particolare, esso non ha tenuto conto del fatto che la commissione di ricorso ha completamente ignorato le pagine 6-22 dei motivi di ricorso e che ha omesso di prendere in considerazione tutte le prove fornite e di argomentare le sue conclusioni. Nell’ambito della valutazione dei legittimi motivi del non utilizzo, il Tribunale ha commesso un errore procedurale, in quanto ha fondato le sue conclusioni sull’elemento nuovo attinente al presunto obbligo di controllare e sorvegliare la fabbricazione dei prodotti.
II. Violazione dell’articolo 51 paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 207/2009
1. Sull’uso effettivo
Il Tribunale
—
ha erroneamente considerato che la commissione di ricorso aveva tenuto conto delle dichiarazioni giurate fornite, nonostante quest’ultima non le avesse assolutamente trattate con riferimento al loro valore probatorio,
—
ha fondato le sue costatazioni su fatti erronei nel confermare una importanza economica molto limitata di un ordine di 12 pallet di bottiglie destinate a «vendite prova»,
—
ha erroneamente stabilito e applicato una regola secondo la quale un mercato di dimensioni rilevanti — quale quello delle bevande come prodotti di largo consumo — automaticamente richiede requisiti più alti per l’estensione dell’uso,
—
non ha rispettato il principio secondo il quale non esiste il requisito dell’uso continuato,
—
ha commesso un errore di diritto arrivando alla conclusione che le ragioni per le quali il marchio non era stato usato in maniera più estesa e durante tutto il periodo di riferimento dovevano essere esaminate solo nella valutazione delle ragioni per il non utilizzo di tale marchio,
—
non ha tenuto conto della differenza tra i casi di «non utilizzo» e quelli di «portata limitata dell’uso»,
—
ha errato nello stabilire il principio secondo il quale quando la commissione di ricorso esaminava l’uso effettivo del marchio d’impresa, doveva tener conto soltanto della prova dell’esistenza di un simile uso e non della prova che spiegava il non utilizzo di tale marchio,
—
ha errato nello stabilire un regola secondo la quale nel contesto della pubblicità e altre attività promozionali, potevano essere rilevanti solo grandi campagne pubblicitarie,
—
ha errato nel non dare importanza ad estratti del sito web del titolare e nel non prendere in considerazione le spiegazioni della ricorente e le prove fornite al riguardo,
—
ha mostrato di aver capito male il termine «token»(simbolico).
Nell’ambito dell’esame della rilevanza di un volume commerciale modesto nelle fasi di (ri)lancio, il Tribunale
—
ha commesso un errore di calcolo,
—
ha omesso di prendere in considerazione come ragioni plausibili i prodotti difettosi e il procedimento per decadenza avviato da un terzo e
—
ha commesso un errore di diritto relativamente alla qualità richiesta dei motivi per un uso limitato. Nell’ambito dell’uso effettivo, i motivi per il non utilizzo più ampio del marchio non devono soddisfare gli stessi criteri dei legittimi motivi per il non utilizzo, ma deve bastare che rendano plausibile le ragioni per le quali l’uso non è stato più ampio.
2. Sui motivi legittimi per il non utilizzo
2.1 Problemi attinenti alla produzione di bevande con marchio «SMART WATER»
Il Tribunale
—
ha basato le sue constatazioni su uno snaturamento dei fatti, perché in realtà non vi è stata negligenza di alcun obbligo di controllo e supervisione sulla fabbricazione dei prodotti,
—
ha mal interpretato i criteri di «circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del marchio» e di «ostacolo» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS, in particolare per non aver chiesto se sarebbe stato irragionevole produrre e commercializzare nuovi prodotti bensì ha chiesto se sarebbe stato impossibile,
—
non ha considerato che la ricorrente aveva fornito spiegazioni dettagliate riguardo ai motivi per i quali non è stato possibile continuare facilmente e rapidamente la produzione e la consegna, circostanza che né la commissione di ricorso né il Tribunale hanno preso in considerazione.
2.2 Procedimento per decadenza proposto da un terzo
Il Tribunale
—
Non ha considerato che il procedimento per decadenza è chiaramente indipendente dalla volontà del titolare del marchio,
—
Ha applicato un principio sbagliato quando ha fondato le sue conclusioni sull’affermazione che il procedimento per decadenza non impediva al titolare del marchio di utilizzarlo,
—
Ha stabilito un criterio errato di «conseguenze dirette». Il Tribunale ha ammesso che, qualora un simile procedimento per decadenza sfoci nella dichiarazione di decadenza del marchio, può essere avviata un’azione risarcitoria, ma non ha accettato che questo fosse un motivo legittimo per il non utilizzo perché non si trattava di una «conseguenza diretta» del procedimento per decadenza. Le conclusioni del Tribunale al riguardo sono contrarie alla ratio legis del requisito dell’uso effettivo. La semplicistica affermazione che spetta al titolare valutare e calcolare i rischi e scegliere se utilizzare il marchio nonostante l’incertezza di diventare responsabile dei danni oppure se rinunciare e astenersi dall’utilizzare il marchio discriminerebbe chiaramente le piccole e medie imprese e aprirebbe facilmente anche la strada alla possibilità di abusare dello strumento del procedimento per decadenza intentato da terzi interessati a un marchio registrato.
(1) Regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)
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