7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/21
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 29 maggio 2015 — Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland
(Causa C-255/15)
(2015/C 294/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Steef Mennens
Resistente: Emirates — Direktion für Deutschland
Questioni pregiudiziali
I.
Se l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), debba essere interpretato nel senso che il «biglietto aereo» è il titolo grazie al quale il passeggero ha (anche) diritto al trasporto sul volo sul quale è stato sistemato in classe inferiore, indipendentemente dal fatto che tale titolo elenchi altresì ulteriori voli, quali coincidenze o voli di ritorno.
II.
a.
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
Se l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba inoltre essere interpretato nel senso che il «prezzo del biglietto aereo» è l’importo che il passeggero ha pagato per tuti i voli elencati sul biglietto stesso, anche se la sistemazione in classe inferiore riguarda solo uno dei voli.
b.
In caso di risposta negativa alla prima questione:
Se, ai fini della determinazione dell’importo alla base del rimborso previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004,
aa)
si debba fare riferimento al prezzo pubblicato dalla compagnia aerea per il trasporto nella classe prenotata sulla tratta interessata dal downgrade
oppure
bb)
si debba determinare il quoziente tra la distanza della tratta interessata dal downgrade e la distanza complessiva percorsa, moltiplicandolo per il prezzo totale del volo.
III.
Se l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba inoltre essere interpretato nel senso che il «prezzo del biglietto aereo» indica esclusivamente il prezzo del volo al netto di tasse e imposte.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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