7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/24
Impugnazione proposta il 2 giugno 2015 dalla Vestel Iberia, SL avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 marzo 2015, causa T-249/12, Vestel Iberia/Commissione
(Causa C-265/15 P)
(2015/C 294/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vestel Iberia, SL (rappresentanti: P. De Baere e P. Muñiz, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare, nella sua integralità, la sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-249/12;
—
dichiarare l’impugnazione ammissibile;
—
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nel merito dell’impugnazione;
—
condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è stata proposta dalla Vestel Iberia S.L. avverso la sentenza del 12 marzo 2015, causa T-249/12, Vestel Iberia S.L./Commissione, nella quale il Tribunale ha respinto, in quanto irricevibile, il ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione COM (2010) 22 definitivo, per il motivo che la decisione della Commissione non riguarda direttamente la ricorrente.
La ricorrente sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto le autorità spagnole, nell’attuare la decisione della Commissione, non dispongono di alcun margine di discrezionalità quanto al risultato, e pertanto la decisione della Commissione riguarda direttamente la ricorrente.
Più in particolare, la ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:
—
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che le autorità nazionali dispongono di un margine di discrezionalità nell’attuazione, nei confronti della ricorrente, della decisione controversa.
—
Anche qualora le autorità nazionali disponessero di un margine di discrezionalità, quod non, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto la mera esistenza di discrezionalità non è sufficiente ad escludere che la decisione riguardi direttamente la ricorrente.
—
Il Tribunale ha errato nella qualificazione giuridica degli elementi di prova, oppure li ha snaturati.
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