3.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 254/14
Impugnazione proposta l’8 giugno 2015 dal Regno del Belgio avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 marzo 2015, causa T-538/11, Belgio/Commissione
(Causa C-270/15 P)
(2015/C 254/18)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e J.-C. Halleux, agenti, L. Van Den Hende, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il Regno del Belgio chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015;
—
annullare la decisione della Commissione europea del 27 luglio, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)]; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e non ha rispettato il suo obbligo di motivazione riguardo all’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
(a)
Prima parte: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e non ha rispettato il l’obbligo di motivazione ad esso incombente, segnatamente in quanto esso parte dal presupposto che, ogni volta che l’amministrazione impone a talune imprese un obbligo legislativo o amministrativo, anche i costi inerenti a tale obbligo devono essere automaticamente a carico delle imprese di cui trattasi, senza che l’amministrazione possa in qualche modo intervenire, ciò a prescindere dalla finalità del provvedimento e dal legame con l’esercizio delle sue prerogative di potere pubblico. Posto che tale premessa deve essere respinta, il Tribunale non spiega perché i costi inerenti ai test BSE dovrebbero costituire un onere che «normalmente» grava sul bilancio dell’impresa. Inoltre il Tribunale viola l’obbligo di motivazione, sancito all’articolo 36, in combinato disposto con l’articolo 53, dello Statuto della Corte, segnatamente in quanto non esamina i diversi argomenti e precedenti invocati dal ricorrente, oppure non ne riconosce debitamente la rilevanza.
(b)
Seconda parte: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella misura in cui esso considera la presenza o l’assenza di armonizzazione totalmente irrilevante ai fini degli aiuti di Stato. A questo riguardo il Tribunale non rispetta neppure l’obbligo di motivazione ad esso incombente, sancito all’articolo 36, in combinato disposto con l’articolo 53, dello Statuto della Corte, omettendo di rispondere agli argomenti dedotti dal Regno del Belgio.
(c)
Terza parte: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto esso, nella sentenza impugnata, lascia intendere che il Regno del Belgio non indicherebbe perché la presenza o l’assenza di compensazione eccessiva sarebbe giuridicamente rilevante per accertare l’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La sentenza impugnata è parimenti inficiata da un errore di diritto in quanto sembra insinuare che l’argomento non sarebbe stato sufficientemente suffragato sul piano fattuale.
Secondo motivo: Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e non ha rispettato l’obbligo di motivazione ad esso incombente riguardo all’applicazione della condizione relativa alla selettività, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella misura in cui afferma, generalizzando, che tutte le imprese che dovevano obbligatoriamente effettuare controlli prima di poter immettere in commercio o commercializzare i loro prodotti si trovano per definizione in una «situazione di fatto e di diritto analoga». Quantomeno, il Tribunale viola l’obbligo di motivazione ad esso incombente non spiegando in alcun modo per quale motivo tutte le imprese in parola si troverebbero in una «situazione di fatto e di diritto analoga» sotto il profilo dell’aiuto di Stato e non fornendo risposta alle riserve avanzate dal Regno del Belgio.
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