21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/17
Impugnazione proposta l’8 giugno 2015 da Sea Handling SpA, in liquidazione, già Sea Handling SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 marzo 2015, causa T-456/13, Sea Handling/Commissione
(Causa C-271/15 P)
(2015/C 311/22)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Sea Handling SpA, in liquidazione, già Sea Handling SpA (rappresentanti: B. Nascimbene e M. Merola, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
1.
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 marzo 2015, nella causa T-456/13;
2.
annullare la decisione della Commissione europea, Ref. Ares(2013)2028929, del 12 giugno 2013 recante rigetto della richiesta di SEA Handling di accesso a taluni documenti relativi al procedimento SA.21420 — Italia/SEA Handling;
3.
condannare la Commissione europea alle spese, comprese quelle attinenti al procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
1.
Primo motivo: Errore di diritto, contraddittorietà nonché insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, nella valutazione dell’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d’indagine prevista all’art. 4, n. 2, terzo trattino, del Reg. n. 1049/2001 (1).
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella parte in cui ha ritenuto legittimo il ricorso da parte della Commissione alla presunzione generale di riservatezza a fronte di un’istanza di accesso rivolta a specifici documenti. L’interpretazione data dal Tribunale dell’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d’indagine prevista all’art. 4, n. 2, terzo trattino, del Reg. n. 1049/2001 introduce una restrizione al diritto di accesso ai documenti (i) sproporzionata rispetto ai fini perseguiti dall’art. 4 del Reg. n. 1049/2001 e (ii) non adeguatamente motivata.
Con riferimento alla prima censura, la Ricorrente lamenta che il Tribunale non può consentire alla Commissione di opporre la presunzione generale a una richiesta di accesso agli atti di una procedura in materia di aiuti di Stato che identifica in maniera puntuale e precisa i documenti richiesti. Ciò a maggior ragione quando, in un contesto come il presente, caratterizzato da deplorevoli violazioni procedurali ascrivibili alla Commissione, un simile operare finisce con il tradurre la presunzione generale di riservatezza in una presunzione assoluta, incontrastabile da parte del soggetto che chiede l’accesso agli atti, in violazione del dettato dell’art. 4 del Reg. n. 1049/2001.
Con riferimento alla seconda censura, la Ricorrente lamenta che la Sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui secondo il Tribunale è possibile applicare il principio di diritto sancito dalla Corte nella sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, causa C-139/07 P, EU:C:2010:376, a casi caratterizzati da una richiesta di accesso non all’intero fascicolo ma a documenti precisamente individuati.
2.
Secondo motivo: Errore di diritto della sentenza impugnata nella parte in cui nega la possibilità di accesso parziale ai documenti.
Il Tribunale ha errato nel ritenere che l’applicazione della presunzione generale giustificava il rifiuto di divulgazione dei documenti richiesti, legittimando la Commissione a non concedere un accesso parziale agli stessi. Nel presente caso, non ricorrevano i presupposti che in passato hanno portato la Corte a negare l’accesso parziale a fascicoli coperti dalle presunzioni generali di riservatezza, pertanto la Commissione non poteva essere legittimata a rifiutare l’accesso parziale per la sola ragione che i documenti richiesti erano contenuti nel fascicolo amministrativo di un procedimento di controllo di aiuti di Stato.
3.
Terzo motivo: Errore di diritto della Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha adempiuto all’obbligo di esaminare i documenti oggetto del diniego di accesso.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella parte in cui non ha adempiuto l’obbligo di esaminare i documenti oggetto del diniego di accesso, ritenendo di poter controllare l’operato della Commissione senza consultare la documentazione in oggetto.
4.
Quarto motivo: Contraddittorietà ed errore di diritto nella parte in cui il Tribunale non ha dato adeguato rilievo ai vizi di procedura commessi nell’emanazione della decisione impugnata.
La Sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nella parte in cui ha negato che gli errori procedurali commessi dalla Commissione abbiano avuto conseguenze sulla capacità dell’istante di far valere il proprio punto di vista circa l’applicabilità della presunzione di riservatezza nel caso di specie. Il Tribunale non ha considerato che gli errori in questione hanno vanificato i diritti procedurali dell’istante e, di fatto, trasformato la presunzione generale di pregiudizio alle attività di indagini da presunzione relativa in presunzione assoluta.
5.
Quinto motivo: Errore di diritto nella parte in cui il Tribunale ha negato la sussistenza di un interesse pubblico prevalente
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’affermare che non sussisteva alcun interesse pubblico prevalente da poter essere contrapposto alle eccezioni di cui all’art. 4, par. 2, del Reg. n. 1049/2001 senza tenere in debita considerazione le argomentazioni presentate dalla Ricorrente sul punto.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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