24.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/20
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) l’8 giugno 2015 — Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency
(Causa C-272/15)
(2015/C 279/25)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Appellante: Swiss International Air Lines AG
Appellati: The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency
Questioni pregiudiziali
1.
Se la decisione 377/2013/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2013 (in prosieguo: la «decisione») violi il principio generale dell’UE della parità di trattamento in quanto stabilisce una moratoria degli obblighi di restituzione di quote di emissione imposti dalla direttiva 2003/87/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 (come modificata da vari strumenti, tra cui la direttiva 2008/101/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008) concernenti i voli tra gli Stati del SEE e quasi tutti gli Stati non appartenenti al SEE, ma non estende tale moratoria ai voli tra gli Stati del SEE e la Svizzera.
2.
In caso di risposta affermativa, quale misura debba essere adottata nei confronti di un ricorrente nella posizione della Swiss International Airlines AG, che ha restituito quote di emissione in relazione a voli che hanno avuto luogo nel 2012 tra Stati del SEE e la Svizzera, affinché sia reintegrato nella posizione in cui si sarebbe trovato se non fosse stato escluso dalla moratoria dei voli tra gli Stati del SEE e la Svizzera. In particolare:
(a)
se il registro debba essere rettificato in modo da riflettere il numero inferiore di quote che detto ricorrente avrebbe dovuto restituire se i voli da o verso la Svizzera fossero stati inclusi nella moratoria;
(b)
in caso di risposta affermativa, quale azione debba intraprendere (se del caso) l’autorità competente nazionale e/o il giudice nazionale per ottenere che le quote supplementari restituite siano riassegnate a tale ricorrente;
(c)
se tale ricorrente abbia il diritto di agire nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio per risarcimento danni ai sensi dell’articolo 340 del TFUE, per la perdite eventualmente subite a causa della restituzione di quote supplementari in conseguenza della decisione;
(d)
se al ricorrente debba essere concessa un’altra forma di risarcimento e, in caso di risposta affermativa, quale.
(1) Decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 113, pag. 1).
(2) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275, pag. 32).
(3) Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 8, pag. 3).
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