7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/28
Impugnazione proposta il 10 giugno 2015 da Alexandre Borde e Carbonium avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 25 marzo 2015, causa T-314/14, Borde e Carbonium/Commissione
(Causa C-279/15 P)
(2015/C 294/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Alexandre Borde e Carbonium SAS (rappresentante: A.B.H. Herzberg, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015, nei limiti in cui:
a)
respinge i ricorsi in quanto irricevibili:
b)
condanna i ricorrenti a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione;
—
dichiarare ricevibile il ricorso in annullamento dei ricorrenti
e
a)
pronunciarsi definitivamente sulla questione
o, in subordine,
b)
rinviare l’affare al Tribunale per il giudizio di merito;
—
in subordine: rinviare l’affare al Tribunale per la disamina della questione relativa alla ricevibilità congiunta al merito, e affinché statuisca conseguentemente;
—
condannare la Commissione a sopportare le spese secondo l’articolo 184, primo paragrafo, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti sostengono che il rigetto del ricorso di annullamento era illecito poiché (i) il Tribunale ha effettuato una ricostruzione dei fatti non accurata e distorta, senza tener conto del diritto dei ricorrenti ad essere sentiti; (ii) in applicazione dell’articolo 263, quarto comma, il Tribunale ha erroneamente limitato gli atti impugnabili agli atti previsti all’articolo 288 TFUE; (iii) il Tribunale ha commesso un errore ritenendo che le misure contestate non fossero decisioni a norma dell’articolo 288, comma 4, TFUE; (iv) in applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale ha erroneamente considerato decisivo il fatto che l’atto impugnabile fosse o meno «separabile dal quadro contrattuale» e non ha tenuto in considerazione altri fattori rilevanti; (v) in applicazione dell’articolo 263, quarto comma, il Tribunale ha erroneamente applicato a una fattispecie trilaterale i criteri sviluppati per fattispecie bilaterali; (vi) il Tribunale non ha tenuto conto del diritto dei ricorrenti ad un ricorso giurisdizionale effettivo come tutelato dalla Convezione europea dei diritti umani e dalla Carta dei diritti fondamentali.
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