10.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 262/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Harju Maakohus (Estonia), il 10 giugno 2015 — Irina Nikolajeva/OÜ Multi Protect
(Causa C-280/15)
(2015/C 262/15)
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Harju Maakohus
Parti
Ricorrente: Irina Nikolajeva
Resistente: OÜ Multi Protect
Questioni pregiudiziali
Sono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata):
1)
Se un tribunale dei marchi comunitari debba emettere l’ordinanza prevista dall’articolo 102, paragrafo 1, anche quando il ricorrente non ne abbia fatto richiesta e le parti non affermino che il convenuto abbia contraffatto un marchio comunitario dopo un determinato giorno nel passato [Or. 2] o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, oppure se costituisca un «motivo particolare» ai sensi del primo periodo di tale disposizione il fatto che non sia sollevata una pretesa avente siffatto contenuto e non sia dedotta tale circostanza.
2)
Se l’articolo 9, paragrafo 3, debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio comunitario possa chiedere ad un terzo solo un equo indennizzo, in base all’articolo 9, paragrafo 3, secondo periodo, per l’uso di un segno identico al marchio nel periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di marchio e la pubblicazione della registrazione del marchio, ma che non sussista un risarcimento per il valore corrente di quanto ottenuto con la contraffazione e per i danni e, nel periodo fino alla pubblicazione della domanda del marchio, neanche il diritto ad un equo indennizzo.
3)
Quali tipi di spese e altri indennizzi siano ricompresi nell’equo indennizzo in base all’articolo 9, paragrafo 3, secondo periodo e se vi possa essere incluso inter alia — e a quali condizioni — un risarcimento del danno morale subito dal titolare del marchio.
(1) GU L 78, pag. 1.
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